Accertamento con adesione
Tra gli istituti deflattivi del contenzioso tributario, l’accertamento con adesione è probabilmente uno dei più utilizzati nel rapporto contribuente-Ente impositore.
Il contribuente, di fatto, può sottoporre all’ufficio le proprie osservazioni prima ancora di ricorrere al Giudice tributario.
Introdotto nell’ordinamento giuridico dal D.Lgs 218/1997, l’accertamento con adesione è un procedimento attraverso il quale il contribuente, mediante osservazioni e/o giustificazioni, mette in discussione la pretesa tributaria, chiedendo, in buona sostanza, un riesame della propria posizione.
L’accertamento con adesione, se attivato dal contribuente a seguito di verifiche e/o ispezioni, deve essere proposto entro il termine per la proposizione del ricorso.
L’istanza dovrà essere presentata all’ufficio competente.
Nella medesima, andranno indicati :
- i dati identificativi del contribuente;
- le indicazioni dell’ufficio competente a ricevere l’istanza;
- i recapiti telefonici, mail, pec (ecc.);
- i dati identificativi dell’atto;
- le specificazioni dell’imposta/e, periodo di imposta;
- le ragioni alla base dell’istanza;
- la richiesta di invito a comparire ai fini dell’instaurazione del contraddittorio, affinché si pervenga alla redazione dell’atto di adesione.
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende i termini per la proposizione del ricorso per 90 giorni.
Raggiunto l’eventuale accordo con l’Ente impositore, l’accertamento con adesione si perfeziona solo dopo il pagamento dell’importo concordato entro i venti giorni successivi.







