Cartella esattoriale di pagamento: che fare?
Quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale, prima di procedere ad un eventuale pagamento, è importante farla esaminare da un legale che possa valutare l’ipotesi di opposizione o di presentare istanza di sospensione della stessa.
Quest’ultima è prevista dall’art. 1 della legge 228 del 2012, secondo il quale il contribuente può presentare istanza di sospensione legale della riscossione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per specifici motivi, come ad esempio, nell’ipotesi di credito prescritto, della sussistenza di un provvedimento di sgravio, di un provvedimento di sospensione amministrativa, di sospensione giudiziale o qualora ci sia la prova dell’avvenuto pagamento della somma richiesta.
Ricevuta l’istanza, l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta per legge a trasmetterla all’Ente creditore entro 10 giorni dalla ricezione; quest’ultimo, a sua volta, dovrà pronunciarsi su quanto sostenuto dal soggetto che l’ha presentata e di conseguenza, procedere alla comunicazione di quanto stabilito al Concessionario.
Il credito e i ruoli possono essere annullati di diritto in due circostanze specifiche:
- in caso di mancato invio dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate all’ente creditore;
- se, trascorsi 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’ente creditore non comunica alcuna decisione al Concessionario.
In questi casi, il credito e i ruoli vengono automaticamente eliminati dal registro dell’ente creditore e dal registro dell’Agenzia delle Entrate; pertanto, il credito non potrà più essere riscosso in quanto annullato.
E’ importante ricordare quanto sia necessario l’intervento tempestivo di un legale esperto in materia, data la rilevanza delle conseguenze della presentazione di detta istanza.
A conferma di quanto detto, vale la pena menzionare una interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto del 2 ottobre 2019 con cui sono state annullate ben 8 cartelle con preavviso di ipoteca proprio perché l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova dell’invio, nei tempi previsti dalla legge, dell’istanza di sospensione agli enti creditori.