Cancellazione di volo aereo: diritto al rimborso completo del prezzo del biglietto, comprensivo delle commissioni.
Un viaggiatore tedesco acquistava su un sito Internet dei biglietti aerei, per sé e la propria famiglia, per un volo da Amburgo a Faro, in Portogallo. Il volo veniva cancellato ed il passeggero agiva in giudizio al fine di ottenere il rimborso di quanto corrisposto, in virtù del Regolamento (CE) 261/2004.
L’importo versato alla compagnia aerea era pari ad euro 1.031,88, mentre il prezzo complessivamente corrisposto sul portale web – in cui era avvenuto l’acquisto – ammontava ad euro 1.108,88. La questione verte sui 77,00 euro di differenza tra le due cifre di cui sopra. Il vettore, infatti, acconsente al rimborso, ma unicamente della cifra che ha ricevuto dall’intermediario (ossia 1.031,88 euro) e non già del prezzo globalmente versato dall’attore (cioè 1.108,88 euro). La differenza tra le due somme, secondo la compagnia aerea, non costituisce parte integrante del prezzo.
Qui il problema: il rimborso dovuto al passeggero, in virtù della normativa comunitaria, è comprensivo del prezzo globale da questi corrisposto o riguarda unicamente la cifra versata alla compagnia aerea?
Bisogna chiarire, cioè, se il passeggero, oltre al resto, abbia diritto al rimborso della commissione pagata all’intermediario.
Sempre più spesso, infatti, l’acquisto dei biglietti avviene su piattaforme on line, le quali applicano delle commissioni sul servizio di intermediazione che offrono.
Come regola generale, la commissione riscossa da un intermediario, a seguito della vendita di un biglietto, deve considerarsi come una componente del prezzo e, pertanto, rimborsabile in caso di cancellazione del volo.
Tuttavia, và ricordato che il Regolamento CE 261/2004 statuisce che le commissioni fanno parte del prezzo del biglietto solo qualora il biglietto sia emesso da un soggetto autorizzato dalla compagnia aerea, giacché queste non possono essere fissate a sua insaputa.
La normativa comunitaria richiamata vuole garantire, in primo luogo, un livello elevato di protezione dei passeggeri-consumatori, nel momento in cui si trovano a concludere contratti on line, che nascondono possibili “pericoli” non immediatamente riconoscibili.
Nello stesso tempo, tuttavia, essa mira anche ad assicurare un equilibrato contemperamento tra gli interessi dei passeggeri e quelli dei vettori aerei.