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Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: che fare?

Avv. Dario De Serio e Dott.ssa Sara Pacifico

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: che fare?

A seguito di decreto ingiuntivo notificato da parte della Società creditrice (nella fattispecie, una finanziaria), il debitore proponeva opposizione dinanzi il Giudice di Pace di Bari -Avv. Scappati- il quale, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto avanzata dalla Società opposta, disponeva l’espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria e fissava altra udienza per la verifica dell’esecuzione di quanto richiesto. In detta occasione, verificato il mancato adempimento da parte della Società opposta, il Giudice di Pace si riservava per la decisione e con successiva sentenza dichiarava l’improcedibilità della domanda della Società finanziaria e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Il Giudice di Pace, richiamando la ormai consolidata giurisprudenza sul punto, con la Sentenza n. 2303/2021, così statuiva: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, successivamente alla decisione sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere il procedimento di mediazione è a carico del creditore opposto, conseguendone, in difetto di attivazione, l’improcedibilità definitiva della domanda proposta in sede monitoria e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo (Cass. S.U. 08/01/2021, n. 159; Cass. S.U. 18/09/2020, n.19596)”; questo, altresì, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 159/2021, ponendo fine all’annosa querelle sull’individuazione della parte processuale tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti, l’art. 5, comma 4°, del d.lgs. n. 28/2010 esclude l’obbligo di esperire la mediazione tanto per il procedimento monitorio, quanto per la fase iniziale del giudizio di opposizione, «fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione», ma non chiarisce se a dover promuovere la mediazione, dopo tale momento, sia il debitore opponente, che ha instaurato il giudizio di opposizione (convenuto sostanziale), oppure il creditore opposto (attore sostanziale), che aveva proposto la domanda in via monitoria.

Questa impostazione in passato ha creato due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: il primo, espresso nella sentenza n. 24629/2015, poneva l’onere di proporre la mediazione in capo al debitore opponente – in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione – atteso che, secondo l’art. 647 c.p.c., in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto ingiuntivo acquista esecutività e diventa definitivo; il secondo, che sarà poi ripreso e confermato nell’obiter dictum della Suprema Corte all’uopo interpellata, vedeva gravare tale onere sul creditore opposto, sul presupposto che “l’accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri, non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost.”, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo non preclude al creditore la possibilità di una nuova richiesta e l’emissione di un nuovo decreto.

In conclusione, il debitore nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, in presenza di materie soggette a mediazione obbligatoria, deve sempre verificare che tale fase sia posta in essere a cura del creditore, il quale, nel caso fosse inadempiente si vedrebbe posto nel nulla giuridico il decreto ingiuntivo!

Avv. Dario De Serio

Dott.ssa Sara Pacifico


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