+39 080 5227462    +39 080 2142163
segreteria.slr@didiritto.it

Nuovi criteri per l’assegno di mantenimento divorzile

Avv. Liana Barracane - Dr. Luigi Gattullo

Nuovi criteri per l’assegno di mantenimento divorzile

Preambolo

La Corte di Cassazione a S.U. ha fatto chiarezza sui criteri da adottare per l’attribuzione dell’assegno divorzile, mettendone in luce la funzione tanto assistenziale quanto compensativa e perequativa.

Le norme

Art. 5 della L. 898/70 ( modificato dalla L. 74/87).

La questione

L’intervento della Corte di Cassazione a S.U. ha riformato il proprio orientamento che conferiva discorde rilevanza ora alla sola mancanza di autosufficienza economica dell’avente diritto ora al tenore di vita della famiglia al tempo del coniugio.
Tuttavia, a ben guardare, i soli criteri dell’autosufficienza economica e del tenore di vita, benché validi, non tengono conto dell’incidenza di tutti gli indicatori concorrenti contenuti nell’art. 5 della L. 898/70 – norma cardine in tema di principi da seguire in sede di attribuzione dell’assegno di mantenimento. Detto articolo, difatti, stabilisce che in tale determinazione il Giudice deve tenere conto anche del contributo fornito dal richiedente dell’assegno alla conduzione della vita familiare ed alla conseguente formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, avuto riguardo alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Quanto detto mette in risalto la funzione perequativa e compensativa dell’assegno di mantenimento divorzile, il quale dovrà necessariamente considerare il contributo fornito dall’ex coniuge alla famiglia per tutta la durata del matrimonio.
Questo è il nuovo principio al quale i giudici di merito dovranno adeguarsi in sede di valutazione del diritto al mantenimento divorzile spettante all’ex coniuge, valutazione che quindi non potrà prescindere dall’impegno assunto da ciascuno dei coniugi durante la vita matrimoniale, dall’età e dalle rispettive capacità reddituali.
Ovviamente l’applicazione di tale orientamento sarà diversamente graduato in ragione della circostanza concreta che ogni singola vicenda familiare propone.

Le sentenze

Sentenza di Corte di Cassazione S.U. n. 18287 del 11.07.18; sentenza di Corte di Cassazione Civ. n. 11504/2017.


Leave a Reply