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L’installazione ex novo di un ascensore in un condominio, per volontà e a spese di un solo condomino

Avv. Vittorio De Rosas e Avv. Liana Barracane
ascensore

L’installazione ex novo di un ascensore in un condominio, per volontà e a spese di un solo condomino

E’ possibile installare un ascensore nella tromba delle scale di uno stabile in condominio che ne è privo purché siano salvaguardati stabilità, sicurezza e decoro del fabbricato, nonché il godimento di ciascun condomino delle parti comuni e di quelle esclusive, regole generali derogabili solo a tutela dell’interesse del singolo portatore di disabilità, tutela prevista nei principi costituzionali.

Al di là di quanto detto, preliminarmente è necessario comprendere se, nel caso concreto, l’installazione di un ascensore debba essere inquadrata nella facoltà di ciascun condomino di disporre della cosa comune (ai sensi dell’art. 1102 c.c) o se costituisca una innovazione (ai sensi dell’art. 1120 c.c.). Si tratta di una distinzione di non poco conto poichél’individuazione della norma di riferimento comporta l’utilizzo di quorum differenti nelle relative decisioni assembleari. Infatti, l’applicazione dell’art 1102 c.c. comporta il rispetto della maggioranza di cui al comma 2 dell’art. 1136 c.c., mentre l’applicazione dell’art. 1120 c.c. comporta il rispetto della speciale maggioranza di cui al comma 5 del predetto art. 1136 c.c.

In ambito condominiale, occorre distinguere tra le innovazioni (Art. 1120 c.c.) da un lato e le modifiche necessarie per il miglior godimento delle cose comuni (Art. 1102 c.c. ) dall’altro. In entrambi i casi, si affronta il tema dei limiti al godimento della cosa comune in relazione sia alle esigenze di garantire una eguale disponibilità del bene agli altri condomini, sia alla necessità di rispettare l’entità sostanziale e la destinazione originale del bene stesso. In buona sostanza, l’elemento differenziatore tra i due articoli consiste nel fatto che nel caso delle modifiche di cui all’art. 1102 c.c. viene in rilievo l’interesse del singolo condomino, in via autonoma; nel caso delle innovazioni di cui all’art 1120 c.c. vengono in rilievo interessi comuni da realizzarsi collegialmente. In entrambi i casi non vi può mai essere compromissione della stabilità e della sicurezza del fabbricato o alterazione del suo decoro architettonico.

Sin qui, l’aspetto generale. Nel caso che riguarda l’installazione di un ascensore, la Suprema Corte ha precisato che l’art. 1120 c.c., nel prescrivere che le innovazioni della cosa comune debbano essere approvate dai condomini con determinate maggioranze, tende a disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini, ma nel caso in cui non debba procedersi a tale ripartizione, per essere tale spesa assunta interamente da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all’art. 1102 c.c. ed in forza della quale, come detto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne eguale uso secondo il loro diritto. Pertanto, ogni condomino può portare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa comune, facendo installare un ascensore, sempre che non pregiudichi o limiti i diritti di godimento degli altri condomini, come innanzi detto.

In altre parole, l’eventuale pregiudizio determinato dall’installazione di un ascensore a danno di alcuni condomini deve essere valutato in concreto facendo una stima tra danni e vantaggi apportati; solo se i primi risulteranno prevalenti rispetto ai secondi, l’innovazione\modifica della cosa comune è da considerarsi non consentita. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la realizzazione dell’ascensore comporti una riduzione della tromba delle scale tale da rendere disagevole il passaggio di due persone contemporaneamente, o di oggetti ingombranti, e le dimensioni dell’ascensore non consentano di sopperire a tale situazione.

Diverse valutazioni devono essere fatte, tuttavia, nel caso in cui vi siano alcuni condomini disabili. Infatti, in tema di superamento delle barriere architettoniche, l’interesse dei condomini al mantenimento della cosa comune deve essere bilanciato con il principio costituzionale di cui all’art. 32 Cost. che tutela il diritto alla salute dei condomini disabili. In questi casi, dunque, può accadere che, nonostante l’installazione di un ascensore possa creare scomodità e disagi per alcuni condomini, l’opera sia da considerarsi legittima se consente ai portatori di handicap impossibilitati di raggiungere e/o lasciare la propria abitazione.

Avv. Vittorio De Rosas e Avv. Liana Barracane


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