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Il decreto “Cura Italia” e la sua applicazione nel settore turistico: i rimborsi

Avv. Michele Esposito

Il decreto “Cura Italia” e la sua applicazione nel settore turistico: i rimborsi

Con il decreto “Cura Italia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, il Governo ha varato una serie di misure, fiscali e non, per arginare le conseguenze negative derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Quella attuata dall’Esecutivo è paragonabile ad una manovra finanziaria bis con cui si è previsto lo stanziamento di un importo pari a 25 miliardi di euro capace di generare una liquidità per imprese e famiglie pari a ben 350 miliardi di euro.

Tra gli interventi programmati dal D.L. “Cura Italia”, vi è un’apposita sezione dedicata ai rimborsi dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura.

Per contratti di soggiorno, dobbiamo intendere tutti quei contratti stipulati per trascorrere una o più notti in una struttura alberghiera, fatta eccezione per B&B e case vacanze.

Secondo la norma in esame, per ottenere il rimborso dei contratti di soggiorno è necessario seguire le disposizioni previste dall’art.28 del D.L. n.9 del 2 marzo 2020 a proposito del rimborso dei titoli di viaggio.

Il rimborso è previsto per:

  • quei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva o la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente;
  • quei soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
  • quei soggetti risultati positivi al virus COVID-19, per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva, la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente o il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  • quei soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio.

Tutto ciò, in ottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 del D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare.

Il rimborso dell’importo del biglietto è previsto, altresì, per i soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione (anche di carattere culturale, ludica, sportiva o religiosa) annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati, sempre in ottemperanza al D.L. n.6/2020.
L’istanza di rimborso, alla quale dovrà essere allegata la prenotazione, andrà presentata entro 30 giorni dalla cessazione delle situazioni sopra elencate.

In che cosa consiste il rimborso?

Entro 15 giorni dalla comunicazione, la struttura ricettiva deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per la prenotazione in denaro o attraverso l’emissione di un voucher di pari importo, da utilizzare entro un anno dall’emissione; lo stesso vale anche nel caso in cui la prenotazione del soggiorno sia stata effettuata tramite un’agenzia di viaggio.

L’applicazione della norma ha richiesto una precisazione da parte di ASTOI, AIDIT, ASSOVIAGGI e FTO. Le quattro associazioni di categoria, con una nota, hanno infatti precisato che in base alle norme stabilite per questa particolare emergenza, la scelta della modalità di rimborso spetta a chi ha organizzato il viaggio: “Il tenore letterale del testo normativo non lascia adito a dubbio alcuno circa il fatto che la scelta in merito alla gestione delle conseguenze del recesso del pacchetto turistico – con l’adozione di una tra le opzioni indicate – è rimessa esclusivamente all’organizzatore ( tour operator o agenzia di viaggio) e non al viaggiatore, contrariamente a quanto affermato da alcune associazioni di consumatori”.

Il motivo della scelta di introdurre il voucher come modalità di rimborso è a piena tutela delle imprese del turismo e risponde all’esigenza precisa e prioritaria di evitare di porre le aziende in default finanziario; molte aziende, infatti, non avrebbero avuto la liquidità sufficiente per affrontare tutti i rimborsi se questi fossero stati in denaro.

Pertanto, a conferma di quanto asserito dai rappresentanti delle imprese del turismo, appare strumentale e fuorviante l’informazione che spetti al consumatore scegliere se usufruire del voucher, ottenere il rimborso in denaro o che la scelta operata dall’organizzatore sia soggetta a forme di accordo o di accettazione da parte del consumatore.

È evidente che le regole stabilite per affrontare questa situazione senza precedenti sono disposizioni straordinarie emanate in situazioni di emergenza che pertanto prevalgono su tutte le altre norme applicabili in situazioni di normalità, marcando l’attenzione sul valore di tutela nell’interesse generale sotteso alle norme emanate in situazione di contingenza.

Da qui ne discende la conseguenza che il richiamo all’art.41 del Codice del Turismo non può essere invocato in quanto in tale contesto opera il principio dell’impossibilità sopravvenuta (Art. 1463 Codice Civile).


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