Chiusura della caserma: spetta l’indennità di trasferimento?
Preambolo
L’Amministrazione non vuole riconoscere l’indennità di trasferimento ai militari trasferiti a seguito di chiusura della caserma.
Questione
A seguito della chiusura della caserma, tutti gli ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente appartenenti all’esercito italiano e all’aeronautica militare, venivano allocati presso la base più vicina.
Procedimento
Il comma 1bis dell’articolo 1 legge 86/2001 introdotto dall’articolo 1 comma 163 legge 24 dicembre 2021 n.228 in vigore dal 1° gennaio 2013 stabilisce che ogni indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità, non competono al personale trasferito in altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 Km a seguito di soppressione o ridislocazione dei reparti o relative articolazioni.
Nel caso in questione il trasferimento avveniva in zone non limitrofe rispetto alla caserma soppressa, inoltre l’Amministrazione faceva firmare un modulo nel quale veniva espresso un gradimento nel trasferimento aggiungendo la dicitura che tale trasferimento si verificava senza oneri per l’Amministrazione.
In base a tali circostanze l’Amministrazione sosteneva che non fosse dovuta nessuna indennità.
Il TAR di competenza ha invece stabilito che nell’ipotesi di trasferimento di un militare a seguito della soppressione del reparto o dell’ufficio in cui svolgeva il proprio servizio, l’invito dell’amministrazione ad indicare una sede di gradimento non elimina la natura di trasferimento d’autorità insita nel provvedimento, poiché il movimento non è originato dall’iniziativa dei militari a titolo personale, ma nell’interesse pubblico conseguente all’organizzazione, inoltre la dicitura “senza oneri per l’Amministrazione” non ha alcuna valenza poiché la rinuncia ad un’indennità prevista dalla legge è nulla per contrarietà alla norma imperativa che disciplina il trasferimento d’autorità.
In definitiva, al fine del percepimento dell’indennità è fondamentale la presenza di una distanza tra la sede originaria e la nuova sede di servizio superiore a 10 Km e l’ubicazione in comuni differenti.
Avv. Laura Lieggi