Autovelox e sanzioni illegittime: come difendersi.
Preambolo
Sullo sfondo di una serrata lotta alle violazioni del Codice della strada (di seguito C.d.s.), sono numerosi i Comuni che continuano a implementare, sui tratti di strada sottoposti alla propria competenza, i tanto temuti rilevatori di velocità, comunemente noti come “autovelox”.
Le norme di riferimento
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992); Regolamento di esecuzione e attuazione C.d.s. (D.P.R. 495/1992); Circolare Ministero dell’Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017.
La giurisprudenza di riferimento
Corte Cost. sent. n. 113 del 18.06.2015, Cass. Civ. Sez. VI, sent. n. 18156 del 21 luglio 2017.
La questione
Nell’ipotesi in cui l’automobilista veda contestarsi un’infrazione al Codice della strada per inosservanza dei limiti di velocità – che sia immediata, se rilevata da una pattuglia, o differita, ossia notificata a mezzo posta – quali sono i requisiti di validità di un verbale, a pena di illegittimità?
Secondo un profilo sostanziale, gli strumenti di rilevamento di velocità devono osservare una rigida disciplina, relativamente a
obblighi di presegnalazione;
specifiche tipologie di percorsi stradali oggetto di monitoraggio;
omologazione e taratura periodica dei dispositivi;
principio di contestazione immediata.
Quanto agli aspetti formali, non per questo meno importanti, nel verbale di contestazione devono essere osservati degli obblighi di informativa, che consentano all’utente sanzionato di esperire correttamente i rilievi previsti dalla legge.
Sugli obblighi di presegnalazione, l’art. 142 co. 6 bis C.d.s. impone che le postazioni di controllo siano, oltre che preventivamente segnalate, anche ben visibili.
La distanza minima tra la segnaletica e la postazione di controllo non è specificamente predefinita né dal Codice, né da fonti regolamentari ministeriali, ma si rinvia a un generico concetto di “adeguatezza” in base allo stato dei luoghi e, in osservanza dello stesso, alla disciplina generale dei segnali di prescrizione ex art. 39 C.d.s., così imponendosi:
250 m di distanza minima sulle autostrade e strade extraurbane principali,
150 m su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento,
80 m su altre strade.
Per aspetto e conformazione, devono osservarsi gli stessi requisiti della segnaletica ordinaria.
Con particolare riferimento alle postazioni temporanee, queste necessitano di una più accurata presegnalazione, data l’eccezionalità della loro presenza, ragion per cui nella stessa Circolare Minniti del 21 luglio 2017 è prescritto l’obbligo di segnalazione su entrambi i lati della carreggiata, se a doppia corsia e un’adeguata visibilità sia degli agenti di Polizia, rigorosamente in uniforme, che dell’apparecchiatura utilizzata.
L’inosservanza di tali obblighi rende illegittima l’eventuale contestazione e giustifica l’annullamento della relativa sanzione.
A differenza dei controlli diretti, ossia presidiati dagli organi di Polizia sul posto, i dispositivi per il controllo a distanza o remoto non possono essere impiegati liberamente per ogni tratto stradale, ma soggiacciono ad alcune limitazioni.
Le autostrade e strade statali (extraurbane principali) sono sempre passibili di controllo a distanza.
Le strade provinciali o comunali (extraurbane secondarie) e le strade urbane di scorrimento, invece, necessitano di un previo decreto del Prefetto.
Tale decreto, che non può essere arbitrario, deve essere giustificato da concrete esigenze di pubblica sicurezza, quali un elevato tasso di incidentalità e una documentata impraticabilità di un controllo diretto da parte della Polizia, per le caratteristiche del percorso stradale in oggetto.
Il decreto infine, può essere adottato soltanto previo parere vincolante dell’ente proprietario o concessionario della strada.
La violazione delle prescrizioni di cui sopra comporterebbe l’annullamento delle sanzioni così comminate, in quanto la presenza del dispositivo di Autovelox, su quella specifica tratta, sarebbe illegittima.
Omologazione e taratura periodica dei dispositivi costituiscono un altro profilo di agguerrite contestazioni, tanto da interessare la Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 si accerta infatti l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. 6 C.d.s., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
In primo luogo, ogni dispositivo dev’essere previamente omologato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi degli artt. 45 co. 6, 142 co. 6 del C.d.s., e degli artt. 192 e 345 del Reg. att. Le omologazioni concesse a partire dal 1° gennaio 1981 s’intendono decadute, trascorsi 20 anni dal loro rilascio, se non rinnovate.
Per i dispositivi a controllo automatico, la verifica di funzionamento dev’essere eseguita almeno annualmente, con rilascio di certificazione di taratura da parte di un ente accreditato (cc.dd. SIT, individuati ex L. n. 273/1991) a livello nazionale e internazionale.
L’inosservanza di tali prescrizioni destituisce di fondamento l’eventuale sanzione irrogata, con conseguente annullamento della stessa.
Infine, come già accennato, le modalità di contestazione dell’infrazione possono essere due:
immediata, se eseguita personalmente dagli agenti di Polizia e contestualmente all’avvenimento;
differita, se successiva all’infrazione e notificata in genere a mezzo posta (entro non oltre 90 giorni dall’avvenuta violazione).
I principi cardine dell’attività amministrativa di correttezza e trasparenza impongono quale regola generale la contestazione immediata.
Tuttavia la stessa potrebbe non avvenire per due ordini di ragioni: in primis, se la violazione è stata accertata con dispositivo di controllo a distanza (il classico Autovelox); in secundis, se nonostante la presenza di una pattuglia sul posto, la contestazione immediata si riveli difficoltosa o pericolosa per la stessa incolumità degli agenti o dell’automobilista.
In questo secondo caso, ai fini di legittimità del provvedimento sanzionatorio, nel verbale di contestazione devono essere riportate, anche succintamente, le ragioni che hanno indotto l’amministrazione o gli agenti di polizia, a preferire la contestazione differita, in luogo di quella immediata (Cass. Civ. Sez. VI, sent. n. 18156/2017).







