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Volo cancellato o in ritardo: il diritto dell’Unione Europea e la tutela dei diritti dei passeggeri.

Avv. Saverio Campanale

Volo cancellato o in ritardo: il diritto dell’Unione Europea e la tutela dei diritti dei passeggeri.

Preambolo

Con l’avvento delle compagnie aeree cd. Low cost ma non solo, è ormai sempre più agevole e soprattutto economico partire per una gita fuori porta, magari per un weekend in una capitale Europea. L’adrenalina per la gita di cui sopra, però, potrebbe trasformarsi in un incubo dovuto ad un improvviso ritardo del volo o alla cancellazione dello stesso o un negato imbarco da parte del vettore, con o senza specifiche motivazioni.

Normativa

Regolamento CE n° 261/2004

La questione

Come in molte altre ipotesi, ancora una volta il diritto dell’Unione Europea può essere d’aiuto. A tal riguardo, infatti, il Regolamento CE n° 261/2004 (cd. Air Passengers rights Regulation) statuisce “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato” e le forme di tutela previste a seguito di questi eventi.

Tale disciplina si inserisce nel filone della protezione che l’Unione Europea accorda ad una categoria tanto importante quanto “naturalmente” debole, quale quella dei consumatori (in questo caso fruitori di un servizio oramai fondamentale), rispetto alla controparte rappresentata dalle compagnie aeree, senza dubbio con un maggiore “potere” contrattuale.

Le tutele

In particolare, in caso di ritardo prolungato di più di due ore, il passeggero ha diritto, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 9 del Regolamento, e anche a seconda della lunghezza della tratta prevista, a pasti e bevande congrue (per i quali, il più delle volte, le compagnie forniscono tessere ricaricabili da utilizzare presso i negozi presenti in aeroporto), al pernottamento in hotel per una o più notti, che dipendono dalla scelta di essere “riprotetti” su un volo della medesima compagnia per la stessa destinazione in data diversa, al trasporto da e per l’aeroporto (ad esempio, dall’hotel assegnato) e, ove il ritardo sia superiore alle cinque ore, al rimborso del biglietto della tratta interessata entro 7 giorni.

In caso di cancellazione, si applicano le medesime regole sopra descritte, con l’aggiunta del diritto di poter chiedere una compensazione per il disagio subito. In aggiunta, va specificato che l’avviso relativo alla cancellazione deve essere non superiore a 14 giorni antecedenti alla data del volo, elemento chiave ai fini della applicazione del Regolamento. Ai sensi dell’art. 7, infatti, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1,500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1,500 e 3,500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

La facoltà di richiedere la compensazione però subisce una limitazione nel momento in cui si verificano cd. circostanze straordinarie che, a causa della loro imprevedibilità, non sono imputabili al vettore e che dunque rendono lo stesso esente da qualsivoglia onere di compensazione (ma, importante, non esente dal fornire l’assistenza come sopra descritta). Un chiaro esempio è dato dalle condizioni climatiche improvvisamente mutate; un altro esempio, invece, ci rimanda all’esplosione del famoso vulcano Islandese in data 20 marzo 2010, in quanto circostanza straordinaria che paralizzò lo spazio aereo Europeo e che dunque rese impossibile le partenze, come peraltro si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (McDonagh v Ryanair case C 12-11) per cui in questo caso e dunque, per analogia, in casi simili, il vettore è esente dal pagamento della compensazione pecuniaria ma non dall’assistenza obbligatoria per i passeggeri.

L’ultima forma di tutela riguarda l’ipotesi del cd. imbarco negato in caso di overbooking, quando cioè il sistema di prenotazione della compagnia ha accettato piu’ prenotazioni rispetto al numero di posti effettivi che poteva garantire a bordo. Tale pratica comune è utile al fine di evitare tratte con minor numero di passeggeri qualora qualcuno venga meno, ma è frequente che, al contrario, si presentino passeggeri al check-in anche in sovra-prenotazione. La fattispecie è regolata dall’art. 4 del Regolamento: la compagnia, qualora si verifichi una situazione di questo tipo, fa un “appello” a volontari passeggeri disposti a lasciare il posto agli altri in sovra- numero in cambio di benefici da concordare con la stessa compagnia (i.e., compensazione pecuniaria, volo gratuito in classe superiore per la stessa destinazione, etc.). Qualora non vi siano volontari, la compagnia potrebbe negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti a sua discrezione, ai quali spetta immediatamente una compensazione pecuniaria a norma dell’art. 7 e assistenza a norma dell’art. 9.

Il passeggero ha anche diritto al risarcimento del danno a seguito del disagio subito e anche in caso di mancata assistenza da parte della compagnia aerea. La richiesta va inoltrata direttamente alla compagnia aerea, la quale ha 6 settimane per pronunciarsi a riguardo. Il passeggero, in caso di inerzia o di negato risarcimento, può ricorrere anche all’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) o direttamente all’Autorità Giudiziaria. A tal riguardo, le norme europee ci suggeriscono che l’onere probatorio è in capo alla compagnia aerea, in quanto vige una presunzione sull’inadempimento della stessa. L’unico onere spettante al passeggero riguarda la necessità di fornire un valido titolo di viaggio che attesti la titolarità dell’azione e la compagnia aerea, debitrice, dovrà dimostrare il corretto adempimento delle proprie prestazioni contrattuali (come Giurisprudenza recente della Suprema Corte conferma, v. Cass. n° 1584/2018).