Tasso soglia superato? Non sono dovuti gli interessi!
Preambolo
Spesso si dimentica che l’art. 1815 del c.c., nel suo secondo comma, statuisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”!
Pertanto, non è assolutamente rara la circostanza, specie nei contratti di mutuo stipulati anni addietro, che il tasso soglia previsto fosse superato dal tasso di mora originario tanto da travolgere anche gli interessi corrispettivi.
Quindi, quanto previsto dal’art.1815 co.2 e della Legge n.108/1996, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, vengono colpiti anche gli interessi corrispettivi, quand’anche non superino, da soli, il tasso soglia!
Le norme
Art.1815 co.2 e della Legge n.108/1996
La questione
Infatti, nel caso in questione, un istituto di credito aveva richiesto all’ammissione al passivo fallimentare per sorte capitale ed interessi ma, era stato ammesso per la sola sorte capitale A fronte di detta decisione proponeva opposizione allo stato passivo.
Nel corso della istruttoria del giudizio ed espletata la CTU, era emerso che, al momento della pattuizione, il tasso degli interessi moratori fosse superiore al tasso soglia, ragion per cui si ricadeva in una ipotesi di usura originaria con la conseguenza che il patto del tasso di mora fosse nullo e quindi non era dovuto alcun interesse di alcun genere.
Pertanto, proponeva ricorso per Cassazione, con unico motivo, per presunta violazione dell’art. 1815 c.c. e della L. 108/1996, perché il Tribunale aveva affermato che, essendo il tasso di mora usurario sin dall’origine, la nullità di tali interessi colpiva anche gli interessi corrispettivi.
In conclusione, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 13 luglio 2017, stante anche la precedente giurisprudenza di legittimità, dichiarava il ricorso manifestamente infondato e lo rigettava.







