Procura e mandato
Preambolo
PROCURA e MANDATO sembrano termini simili e vengono in genere indifferentemente usati quando si vuole far riferimento ad un incarico conferito a qualcuno per compiere un atto per conto nostro.
Ed in effetti nel linguaggio comune possono anche essere usati in maniera simile senza però dimenticare che tecnicamente e giuridicamente sono ben diversi.
La procura è un atto unilaterale con cui una persona conferisce incarico ad un’altra di rappresentarla non solo per atti giuridici ma anche per varie situazioni e non occorre alcuna accettazione del nominato procuratore.
Il mandato, invece, è un contratto con cui una persona assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto e nell’interesse di un’altra perfettamente in accordo e potrebbe anche essere verbale.
In pratica con il mandato si regolano i rapporti interni e gli accordi tra il mandante ed il mandatario, mentre con la procura il procuratore manifesta pubblicamente i suoi poteri di rappresentanza.
Normativa
Capo VI, titolo II, libro IV cod. civ.; Art. 1392 c.c.; Art. 1396 c.c.; Art. 1704 c.c.; Art. 1705 c.c.
Procura
Tenendo da parte il caso della procura tacita, cioè quella che si desume dall’evidenza dei fatti, come quando entrando in un negozio veniamo serviti da un commesso che sicuramente ha una procura tacita alla vendita al pubblico dei prodotti della ditta, esistono due tipi di procura: la SPECIALE e la GENERALE.
La procura speciale viene conferita per il compimento di un singolo atto e si esaurisce immediatamente al compimento dello stesso.
La procura generale viene conferita invece per compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria sul patrimonio del mandante dal ritiro di raccomandate fino alla stipula di contratti di vendita o di mutuo e non scade fino a revoca o a scadenza del termine eventualmente ed espressamente previsto.
Questioni
Requisito essenziale per disporre una procura è avere sia la capacità di agire, cioè la perfetta capacità di intendere e volere, sia il potere di disporre, non ha infatti alcun valore una procura a vendere una casa di cui non si è proprietari né c’è alcuna possibilità di diventarlo.
Per la capacità di agire però il discorso è più delicato, in quanto a parte i casi lampanti di evidente incapacità della persona che intende dare procura o delega, ci sono casi di apparente capacità che possono trarre in inganno il Notaio chiamato ad autenticare la firma !
E’ bene chiarire ed affermare chiaramente che il Notaio non è un medico e quindi davanti a normali comportamenti ed altrettante coerenti risposte mai potrebbe negare il proprio ministero ad un mandante che intendesse dare una qualsiasi procura ad un proprio incaricato, pertanto, nonostante qualche esagerazione della magistratura, l’unico responsabile anche penalmente degli atti derivanti dall’uso della procura così carpita sarà soltanto chi ne ha tratto profitto e non il Notaio che ha redatto la procura !
E’ ovvio che per concedere questo tipo di procura occorre avere la massima fiducia nel nominato procuratore e consigliarsi con il Notaio sarà sempre una ottima soluzione per evitare brutte sorprese, provvedendo nella peggiore delle ipotesi alla revoca della procura data.
Revoca della procura
Per la verità la procura non è sempre revocabile, come accade infatti nel caso in cui la stessa sia conferita nell’interesse dello stesso procuratore ai sensi dell’art 1723, II comma, C.c.: è il caso, per esempio, in cui il procuratore venga incaricato di riscuotere un credito e sia stato anche autorizzato a trattenere quanto incassato a decurtazione di un suo ulteriore credito verso il mandante.
Per il resto genericamente si può revocare una procura, ma se fosse Speciale sarà necessario materialmente rientrare in possesso dell’unico originale valido, per evitare che sia compiuto il singolo affare, mentre se fosse Generale sarà sufficiente un altro atto di revoca redatto da Notaio che dovrà fare annotare a margine dell’originale Procura Generale la intervenuta revoca, in modo che chiunque si voglia accertare della sua validità possa trovare il blocco imposto dalla revoca. Per precauzione sarà sempre però necessario portare a conoscenza del terzo – che temiamo faccia affidamento ad una nostra procura – l’intervenuta revoca con ogni mezzo.
Mandato
Il contratto di mandato può essere realizzato anche solo verbalmente, ma qualora fosse stipulato espressamente avrà due diverse tipologie:
- mandato con rappresentanza;
- mandato senza rappresentanza.
Con il primo il mandatario espressamente incaricato compie atti giuridici in nome e per conto del mandante e gli effetti giuridici degli atti compiuti si verificano direttamente in capo al mandante.
Con il secondo invece il mandatario agisce in nome proprio, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio concluso, ma con l’obbligo di trasferire con un successivo atto i diritti acquistati secondo le indicazioni ricevute dal mandante.
Questione
Recentemente si sono verificati frequenti casi di stipula di mandati senza rappresentanza al fine di liberarsi della propria casa da vendere per poter godere delle agevolazioni “prima casa” per un nuovo acquisto e precisamente il mandante attribuiva la vecchia casa al proprio mandatario intestandogli la proprietà in modo da consentirgli di venderla direttamente, quando se ne fosse verificata l’occasione, rimanendo in tal modo libero da proprietà e pronto a poter acquistare la nuova prima casa.
Prassi comunque recentemente contestata dall’Agenzia delle Entrate.







