Misure urgenti per i lavoratori dello spettacolo
– a breve circolare INPS e modalità per la domanda –
Come è noto il DL n.18/2020, c.d. “Cura Italia”, ha previsto misure per i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori autonomi che non siano iscritti a Casse private.
L’INPS ha annunciato a breve l’emanazione di una Circolare attuativa delle disposizioni di legge che dovrà guidare i soggetti richiedenti nella domanda di indennizzo.
I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.
Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche.
Nelle more dell’intervento di tale provvedimento regolamentare, ecco in breve cosa dice la legge.
Lavoratori dello spettacolo
È prevista dall’art.38 del D.L. citato, l’indennità una tantum di €.600,00.
A disciplinarla è l’art.38, che riguarda i lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- reddito non superiore a 50mila euro nel 2019;
- non titolari di un trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
È ipotizzabile che l’INPS richiederà un’autocertificazione sotto propria responsabilità ed ai fini della attestazione di tali requisiti.
Si suggerisce, pertanto, di estrarre la propria situazione contributiva tramite l’accesso alla piattaforma ed al proprio profilo di iscritto INPS, sì da verificare se vi siano, già in partenza i requisiti, come anche di avere certezza del reddito prodotto nel 2019 e della relativa entità.
Tali indennità verranno erogate nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Liberi professionisti, Autonomi titolari di P. IVA
Molti potrebbero essere i casi in cui i soggetti che lavorano nel mondo dello spettacolo abbiano Partita IVA e siano, dunque, inquadrabili come liberi professionisti o lavoratori c.d. autonomi.
In tal caso il D.L. all’art.27 prevede che i liberi professionisti con partita IVA già attiva alla data del 23 febbraio 2020, e i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020, o ancora i partecipanti alle società semplici ovvero agli studi associati (articolo 53, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, c.d. T.U.I.R.) possano richiedere l’indennità di €.600,00.
Si ricorda che tali indennità verranno erogate nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
In tutti i casi, bisogna essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Sono esclusi coloro che hanno già una pensione diretta, o che sono iscritti a un’altra forma di previdenza obbligatoria.
Esclusi anche i percettori di reddito di cittadinanza.
L’indennità è pari a €.600,00 ed è una tantum per il mese di marzo.
Tali somme non concorrono alla formazione del reddito, e sono quindi esentasse, trattandosi per l’appunto, di indennità.