Incendio in un condominio per lavori di manutenzione. Chi risponde?
Preambolo
La colpevole inerzia dell’amministratore di condominio per non essersi assicurato della capacità della persona incaricata ad effettuare determinati lavori di manutenzione incide sulla produzione dell’evento verificatosi presso lo stabile amministrato.
Le norme
Art. 1130 c.c.; D.Lgs. 9/4/2008 n.81, art.90, co. 9, lett.a) e allegato XVII (T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
La questione
Qualora durante i lavori di manutenzione di uno stabile dovesse verificarsi un incendio e qualora lo stesso stabile fosse sfornito di mezzi antincendio (estintori o altri dispositivi), la responsabilità dell’accaduto sarà non soltanto del titolare dell’impresa alla quale erano stati affidati i lavori di manutenzione ma anche dell’amministratore di condominio, quale committente dei lavori stessi, per non aver provveduto a verificare preventivamente la idoneità tecnico – professionale dell’impresa a poter effettuare la manutenzione di cui lo stabile necessitava.
Le sentenze
Cass. Pen., IV sez., sentenza del 21 settembre 2017, n. 43500.







