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Bonus Facciate

Arch. Giuseppe Lacalamita

Bonus Facciate

La detrazione fiscale delle spese per il recupero o il restauro delle facciate è stata introdotta dai commi 219 e seguenti della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) in vigore fino al 31 dicembre 2020.

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, infatti, per il Bonus Facciate, saranno ammesse detrazioni dall’imposta lorda pari al 90% per le spese sostenute per quegli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli immobili residenziali esistenti e localizzati in zona A (centri storici) e zona B (zone totalmente o parzialmente edificate), come da Decreto Ministeriale (D.M. 1444/68).

L’obiettivo è quello di “cambiare aspetto alle città”, migliorando il decoro architettonico degli edifici in modo che questi possano meglio inserirsi nel contesto urbanistico complessivo.

La detrazione fiscale riguarderà tutti gli edifici privati, dalla singola unità abitativa (villetta, ecc.) al condominio.
Ne avranno diritto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile (nudi proprietari), l’inquilino, il comodatario, i soci di cooperative divise e indivise, i soci delle società semplici e gli imprenditori individuali, i quali potranno usufruirne solo per gli immobili residenziali.
Inoltre, hanno diritto al Bonus Facciate, purché sostengano effettivamente le spese (che dovranno essere effettivamente documentate da fatture e bonifici):

  • il proprietario, il nudo proprietario, i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), locatari o comodatari;
  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato, assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

Non ha diritto al bonus chi ha un reddito inferiore agli 8.000 euro poiché già in zona no tax.

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di sistemazione a verde, la detrazione non utilizzata (in tutto o in parte) è trasferita all’acquirente per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.

Non è previsto un limite di spesa: si potranno, quindi, aggiungere anche spese impreviste per interventi in corso d’opera senza correre il rischio di perdere la detrazione. Sarà infatti possibile suddividere le spese tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione, sono inclusi gli interventi di sola pulitura e tinteggiatura esterna, quindi di manutenzione ordinaria, oltre la manutenzione straordinaria, il recupero conservativo e il restauro della facciata.
Saranno ammessi al Bonus Facciate, dunque, solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, escluse le finestre.
In particolare, saranno ammessi i lavori di:

  • riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture;
  • sostituzione di pavimenti;
  • tinteggiatura di pareti, soffitti e infissi esterni;
  • rifacimento dell’intonaco;
  • impermeabilizzazione del tetto o del terrazzo.

La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali, costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
La modalità di pagamento prevista resta sempre quella del bonifico bancario su emissione di fattura.

Per fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (art. 16-bis del DPR 917/1986);
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento. Per consentire i controlli dovuti, infatti, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

La detrazione del Bonus Facciate non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 65% per l’efficientamento energetico degli edifici); nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sia in quelle per il risparmio, il contribuente può scegliere solo uno dei due benefici fiscali.

Restano comunque confermati tutti gli altri bonus per la casa

  • Ristrutturazione (50%);
  • Ecobonus;
  • Bonus mobili;
  • Sismabonus (80-85%);
  • Bonus Verde (36%).


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