Usura sopravvenuta
Preambolo
Incidenza del sistema normativo antiusura su contratti di mutuo antecedenti alla entrata in vigore della normativa stessa.
La normativa
L.n. 108 del 7/3/1996 (c.d. legge anti-usura).
La questione
Il mutuatario conveniva in giudizio l’istituto di credito per accertare e sentir dichiarare la nullità della clausola contrattuale che fissava un tasso di interessi superiore al tasso soglia stabilito dalla legge del 7 marzo del 1996, n. 108, chiedendo, inoltre, la condanna al rimborso degli interessi già corrisposti (con conseguente gratuità del mutuo) o comunque al rimborso delle somme per la parte degli interessi eccedenti il tasso legale o quello ritenuto giusto. Infine veniva chiesta anche la condanna al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca.
Procedimento
Laddove, in corso di rapporto di mutuo, il tasso di interesse abbia superato la soglia dovrà essere dichiarata l’inefficacia ex nunc della clausola e la stessa sostituita – ex art. 1339 c.c. – con il tasso “soglia” o con quello “legale”. Dunque deve essere escluso il rilievo della usura sopravvenuta. Peraltro «la questione della configurabilità di una usura sopravvenuta si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari».
Sentenze
In merito la Cass. Civ., S.U. si è espressa con sentenza del 19/10/2017, n. 24675







