+39 080 5227462    +39 080 2142163
segreteria.slr@didiritto.it

Superbonus 110%: opportunità o chimera?

Ing. Sabrina Soffietto

Superbonus 110%: opportunità o chimera?

Il Decreto Rilancio (Decreto-Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) ha elevato al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica (sisma bonus) degli edifici pur prevedendo alcune specifiche limitazioni. 

In particolare, alcuni interventi di riqualificazione energetica, che siano in grado di conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, e gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 110% delle spese purché sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 

Ma quali sono i soggetti titolari del diritto di beneficiare delle detrazioni di imposta del 110%?

Possono usufruire del beneficio, in particolare, le persone fisiche (purchè non esercitino attività di impresa, arti o professioni); i Condomìni; gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) o comunque denominati; le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci; le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD) esclusivamente per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Oltre al proprietario dell’unità immobiliare, la detrazione spetta anche al nudo proprietario, al titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), al detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato, regolarmente registrato e munito del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il diritto alla detrazione, inoltre, si trasferisce in capo agli eredi che conservano la detenzione dell’immobile ed in caso di vendita o donazione dell’unità immobiliare le quote di detrazione non utilizzate dal proprietario venditore spettano all’acquirente, salvo che le stesse parti non si siano accordate diversamente.

Dal punto di vista oggettivo il beneficio dei superbonus riguarda gli interventi sugli edifici sia unifamiliari che quelli condominiali sia che si tratti di interventi ‘principali’ o ‘trainanti’, che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata, che di interventi ‘secondari’ che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli ‘trainanti’. 

Così come chiarito dall’Agenzia dell’Entrate (Risposta all’interpello n.524/2020), in combinato disposto con la Legge di Bilancio, le unità immobiliari singole destinatarie del beneficio sono quelle che hanno una indipendenza funzionale dotate, quindi, di “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva” (art.119 co.1-bis), e di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Quale condizione all’accesso di tale detrazione, la norma indica la conformità urbanistica delle parti comuni dell’immobile in caso di condomini, e dell’unità immobiliare tutta in caso di abitazioni singole e che gli interventi (trainanti e trainati) consentano il conseguimento di un miglioramento di almeno due classi energetiche.

Come si può beneficiare del Superbonus 110%?

Sono tre le possibilità per beneficiare delle agevolazioni fiscali e precisamente:

  1. DETRAZIONE DIRETTA ovvero la somma sostenuta per l’efficientamento energetico viene recuperata attraverso una riduzione del carico IRPEF con una detrazione di 5 quote annuali di pari importo;
  2. SCONTO IN FATTURA: consiste nello sconto in fattura fino al 100% dell’importo sostenuto per i lavori di efficientamento, da parte dell’impresa esecutrice delle opere che a sua volta utilizzerà questa somma quale credito di imposta;
  3. CESSIONE DEL CREDITO: questa procedura consiste nel cedere il credito maturato con i lavori a intermediari finanziari, banche. In questo caso la cessione del credito può essere o diretta, dal proprietario dell’unità immobiliare alla banca o istituto finanziario o indiretta, quanto l’appaltatore effettua lo sconto in fattura e cede il credito maturato agli istituti di credito.

In conclusione il superbonus fiscale rappresenta un’opportunità o una chimera?

Opportunità certamente si! Se urbanisticamente non sono presenti abusi edilizi o vizi, infatti, si può procedere allo studio di fattibilità l’unità immobiliare al fine di verificare gli interventi utili al miglioramento di almeno due classi energetiche e procedere con l’efficientamento energetico dell’immobile.

Chimera? Spesso! Se nei condomìni sono presenti condizioni di abusivismo edilizio “cronico” su parti condominiali (quali chiusure di verande su balconi o logge). Tali abusi, sebbene commesso dal singolo condomino, pregiudicano la possibilità di accesso ai benefici fiscali all’intero condominio.

Pertanto, perché il beneficio fiscale rappresenti un’opportunità e non invece una chimera l’unico imperativo è NON IMPROVVISARE.

E’ importante affidarsi a professionisti esperti nel settore per verificare ogni possibile aspetto giuridico, urbanistico, impiantistico per accedere al beneficio fiscale e ad escludere sanzioni e, conseguenza ancor più rilevante, la revoca del beneficio ottenuto in caso di irregolarità accertata da parte dell’Agenzia delle Entrate (entro otto anni dalla conclusione delle opere).

E’ appena il caso di rammentare che diDiritto ha con sé professionisti e tecnici con competenze specifiche tecniche e giuridiche, oltre ad avere convenzioni con imprese di assoluta affidabilità ed in possesso di tutti i requisiti in grado di mettervi in condizione di ottenere ed usufruire al meglio delle opportunità di detto Superbonus.

Ing. Sabrina Soffietto


Leave a Reply