Scriminanti e attenuanti nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva
Negli anni passati, molto spesso, abbiamo sentito parlare del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.) in riferimento a noti casi mediatici che hanno visto coinvolti calciatori, dirigenti e società di calcio, più o meno famosi.
In molti ricorderanno, tanto per citarne qualcuno, il caso Calciopoli che vide coinvolti a vario titolo clubs del calibro di Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio a cui vennero inflitte penalizzazioni sulla scorta degli illeciti loro ascritti.
Detto questo, a metà dello scorso anno, precisamente con la deliberazione n.258 dell’11 giugno 2019, è stato approvato il nuovo Codice di Giustizia Sportiva che, rispetto al recente passato, ha introdotto una serie di importanti novità.
Una su tutte è rappresentata dalla presenza delle scriminanti o attenuanti della responsabilità delle società nel caso in cui le stesse abbiano adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo approvato dalla Federazione, previa valutazione, da parte del giudice della sua idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento (Art.7 C.G.S.).
Ai sensi del V comma dell’art.7 dello Statuto, a cui il predetto articolo fa riferimento, i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo, idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, devono prevedere:
- a) misure tali da garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l’adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- c) l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
Oltre ai modelli di organizzazione, gestione e controllo federali sanciti dal predetto art.7 dello Statuto che, come appena esaminato, escludono la responsabilità delle società di calcio, vediamo come anche l’art.29 C.G.S. esclude totalmente o parzialmente la responsabilità delle medesime in virtù di episodi violenti o discriminatori posti in essere dai propri sostenitori.
Infatti, la responsabilità delle Società è esclusa ai sensi del I comma dell’art.29 se ricorrono congiuntamente le seguenti circostanze:
- l’adozione e l’attuazione di modelli di organizzazione e gestione degli eventi, nonché l’impiego delle risorse umane e finanziarie per contrastare adeguatamente gli episodi;
- cooperazione con le forze dell’ordine e altre Autorità, da parte della società, ponendo in essere atti di prevenzione e vigilanza idonei a prevenire fatti violenti e discriminatori;
- concreta cooperazione con le Forze dell’ordine e le altre Autorità per l’identificazione dei sostenitori responsabili delle violazione mediante tecnologie di video-sorveglianza messe a disposizione della società;
- l’immediata rimozione di disegni, scritti, simboli, emblemi o simili, nonché la cessazione di cori violenti e discriminatori;
- dissociazione e distacco dai predetti episodi violenti e discriminatori, da parte dei tifosi che manifestano correttezza sportiva.
Infine, la responsabilità della società è parziale se in sede di giudizio riesce a provare almeno una sola delle suddette circostanze.
Documenti richiamati nell’articolo:
Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco
STATUTO FIGC Commissario Ad Acta 28 giugno 2019







