Saldo e stralcio
Il “decreto crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ha riaperto al 31 luglio i termini per aderire al “saldo e stralcio” dei ruoli esattoriali, il quale, oltre a prevedere l’eliminazione di interessi e sanzioni, contiene una forte riduzione percentuale di quanto dovuto a titolo di sorte capitale.
Dal punto di vista soggettivo, possono accedere al “saldo e stralcio” dei debiti esclusivamente le persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, desumibile dall’ISEE che non deve superare 20.000 euro.
Riguardo l’ambito oggettivo, rientrano nella definizione agevolata i carichi, affidati all’agente della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, derivanti:
- dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione e controllo formale;
- dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Quanto ai benefici, la norma prevede un abbattimento percentuale della quota capitale, pari:
- al 16 per cento, qualora l’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia uguale o inferiore a 8.500 euro;
- al 20 per cento, qualora l’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia superiore a 8.500 euro e uguale o inferiore a 12.500 euro;
- al 25 per cento, qualora l’Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare sia superiore a 12.500 euro e uguale o inferiore a 20.000 euro;
Come detto, poi, non sono dovute le sanzioni incluse nei carichi e gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.
Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019.
È possibile usufruire della rateizzazione degli importi dovuti, in 5 rate aventi le seguenti scadenze:
- 30 novembre 2019, 35% del dovuto;
- 31 marzo 2020, 20% del dovuto;
- 31 luglio 2020, 15% del dovuto;
- 31 marzo 2021, 15% del dovuto;
- 31 luglio 2021, 15% del dovuto.
Appurato il possesso dei requisiti, il debitore doveva presentare all’Agenzia delle entrate riscossione il nuovo modello SA-ST-R, da presentare entro il 31 luglio 2019. Non possono essere oggetto di adesione le cartelle già incluse nella richiesta di adesione al saldo e stralcio presentata entro il 30 aprile 2019, per la quale entro la stessa data non sia stata presentata richiesta di rinuncia.