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Le spese straordinarie per i figli non possono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento statuito

Avv. Liana Barracane

Le spese straordinarie per i figli non possono considerarsi ricomprese nell’assegno di mantenimento statuito

E’ notorio infatti che la Suprema Corte è uniforme nel ritenere: «in tema di mantenimento della prole, devono ritenersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art.155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie e di altri indispensabili apporti» (ex multis: Cass. civ. n.1562 del 23/01/2020; Cass. civ. n.2127/2016; Cass. civ. n.11894/15; Cass. civ. n.9372/2012) ove «Trattasi – all’evidenza – di esborsi non prevedibili, perchè sopraggiunti nel corso del tempo, al momento della determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del padre. Talchè, una volta accertatane – da parte del giudice di merito – la natura di spese straordinarie ed utili alla figlia, ed in assenza della dimostrazione di un tempestivo e valido dissenso da parte del B. [padre, ndr], quest’ultimo è da considerarsi senz’altro tenuto a corrispondere all’altro genitore la quota di sua spettanza» (ex multis: Cass. civ. n.5490 del 07/03/2018; Cass. civ. 26/09/2011 n.19607; Cass. civ. 30/07/2015 n.16175; Cass. civ. 08/02/2016 n.2467).


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