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La responsabilità del committente nel lavoro “non professionale”.

Ing. Sabrina Soffietto

La responsabilità del committente nel lavoro “non professionale”.

Preambolo

Sulla valutazione dei rischi del committente nell’ambito del cantiere “domestico” e sulla condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore

La normativa

Art. 589 cod. pen.

La questione

Può il Committente prevedere la scellerata condotta del dipendente dell’impresa appaltatrice, trattandosi di una scelta autonoma ed estranea alla sfera lavorativa?
In questo caso vi è l’obbligo di valutare I rischi del vostro cantiere prima che siano state realizzate delle opere, poiché, in caso di omissione, potreste essere ritenuti responsabili dell’infortunio o della morte del lavoratore dell’impresa appaltatrice anche in presenza di una sua (apparente) condotta abnorme e imprevedibile.
La suprema Corte ha confermato, infatti, la responsabilità di cui all’art. 589 cod. pen. di un committente dei lavori (non qualificato), per aver cagionato la morte dell’appaltatore intento a completare la pitturazione della parte esterna di un immobile di proprietà dello stesso committente.

Il caso

E’ il caso di T. che aveva affidato all’imprenditore C. dei lavori di tinteggiatura della parete esterna del suo immobile.
C., mentre era intento a tinteggiare la parete esterna, precipitava improvvisamente nel vuoto da una apertura che costituiva la luce di uno scantinato sottostante.
Tale apertura, all’origine, era stata chiusa provvisoriamente da T. adagiandovi delle tavole di legno; le tavole, non ancorate a terra, venivano semplicemente rimosse da un operaio dipendente dell’imprenditore e sostituite, dal medesimo, con dei pannelli in polistirolo per chiudere un recinto per evitare l’uscita di un cane.
La rimozione delle tavole lignee e la sostituzione di queste con pannelli di polistirolo, evidentemente inidonei a sopportare il peso di una persona, è stata, pertanto, conditio sin qua non della caduta di C., e quindi della morte sopravvenuta.

La soluzione

La Suprema Corte, dopo un minuzioso excursus giurisprudenziale e una disamina dell’evoluzione normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conclude che anche il committente ‘non professionale’, come quello che appalta lavori di tipo domestico, quali ristrutturazioni, pitturazione, cui non è richiesto un obbligo di vigilanza continua, ha l’onere generale di mettere l’appaltatore nelle condizioni di operare in sicurezza non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro rimozione prima dell’inizio dell’attività, così da consentire all’esecutore dei lavori di valutare solo i rischi propri nel corso delle lavorazioni e non quelli derivanti, invece, dalla conformazione dei luoghi.

Non deve trarre in inganno, infatti, la circostanza che si tratti di committente “non qualificato”, ossia, di committente non professionale. Questi assume, di fatto, la veste di “datore di lavoro” e riveste una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori del cantiere, poiché impartisce direttive e mette a disposizione anche attrezzature e materiali e deve provvedere, pertanto, alla sicurezza dei luoghi per la esecuzione delle opere.

Sentenze

Sentenza n. 40922 del 2018 IV sezione penale della Corte di Cassazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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