La denuncia di successione: questioni, criticità e speranze!
Preambolo
A seguito della morte di un nostro congiunto o anche di un estraneo che per testamento ci abbia nominato eredi si pone il problema della presentazione della denuncia di successione al fine del pagamento delle relative tasse.
Al fine di chiarire le problematiche connesse e di conoscere l’esatta tassazione a cui verremo sottoposti è sempre consigliabile riferirsi ai più esperti professionisti del settore che sono sicuramente i notai, ma succintamente possiamo con questo articolo evidenziare i punti più essenziali.
Normativa
D.P.R. n. 637/1972; D.L. 3/10/2006 n. 262; L. 24/11/2006 n. 286; L. 5/02/1994 n. 104.
Termini ed aliquote della imposta di successione
Si tratta di una tassazione che viene applicata sui trasferimenti patrimoniali che hanno origine dal decesso del congiunto o del testatore e sarà proprio dalla morte che decorrerà il termine di un anno per presentare la denuncia di successione necessaria per il conteggio delle imposte.
In realtà, qualora ci siano immobili nell’asse ereditario, dovremo affrontare un triplice pagamento di imposte per arrivare al perfezionamento della successione: per prime, unitamente alla presentazione della denuncia, l’imposta ipotecaria di trascrizione con aliquota del 2% e l’imposta catastale con l’aliquota dell’1%; successivamente su richiesta dell’Agenzia delle Entrate arriverà la vera imposta di successione, se dovuta. Dico “se dovuta” perché, in base alle alte e favorevoli franchigie di esenzione (€ 1.000.000 per ogni figlio) attualmente in vigore, spesso nelle successioni fra genitori e figli la tassa di successione non è dovuta e solo superando gli importi di franchigia sarà applicata l’aliquota del 4% sulla porzione avanzante.
I fratelli e le sorelle godono invece di una franchigia di esenzione pari ad € 100.000 ciascuno, superati i quali pagheranno una imposta con l’aliquota del 6%, come pure tutti gli altri parenti ed affini senza però alcuna franchigia.
L’aliquota più alta dell’8% è invece riservata agli eredi estranei alla parentela del defunto.
Ovviamente tutte le citate aliquote, sia dell’imposta ipotecaria di trascrizione, sia dell’imposta catastale, sia della tassa di successione, saranno applicate ai valori catastali dichiarati per le prime due ed all’intera massa ereditaria per la terza.
Agevolazioni, Limiti e Sanzioni
A parte le esenzioni per franchigia già spiegate, abbiamo una ulteriore particolare franchigia per i soggetti portatori di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1994 n. 104, i quali potranno godere di una franchigia di esenzione pari ad € 1.500.000 e dovranno pagare sul valore oltre franchigia le stesse aliquote sopra citate (4% o 6% o 8%) a seconda del grado di parentela di figlio o di fratello e parente od affine in linea collaterale o estraneo.
Si potranno richiedere nella denuncia di successione anche le agevolazioni sulla prima casa, sempre che si sia in possesso dei requisiti, ma solo per le imposte ipotecaria e catastale (2% più 1%), con la particolarità che, anche se spettanti e richieste da uno solo degli eredi, ne beneficeranno tutti.
Altre agevolazioni riguardano i fondi rustici ed i beni immobili inerenti le imprese familiari artigiane ereditati da coniuge, figli o fratelli coltivatori diretti o coadiuvanti l’impresa familiare ridotte del 40% del valore.
Per i beni culturali ereditati l’imposta è ridotta del 50% del loro valore.
E’ previsto un limite di valore per l’obbligo di presentazione della denuncia di successione, infatti si potrà non presentare denuncia solo per le eredità in linea retta (genitori, figli, nipoti) che non superino il valore di 100.000 Euro e che non contengano immobili.
In caso di dimenticanza di qualche cespite o bene immobile nella denuncia di successione sarà sempre possibile presentare integrative o rettifiche purché entro l’anno, mentre in caso di omessa o ritardata dichiarazione (salva la riduzione per il ravvedimento operoso entro i 90 giorni ad un decimo del minimo della sanzione), si incorre nella sanzione amministrativa che può essere comminata a discrezione dell’Agenzia delle Entrate dal 120 al 240 per cento dell’imposta liquidata o in mancanza di imposta da 250 a 1000 Euro, sempre che non decorra il termine quinquennale dal decesso perché in tal caso subentrando la prescrizione dell’azione della finanza nessuna sopratassa sarà dovuta.
Criticità
La principale criticità dell’organizzazione legislativa sulla imposta di successione è la valenza della denuncia ai soli fini fiscali e non ai fini giuridici in quanto, per espressa previsione, la stessa denuncia non vale come accettazione di eredità.
Occorrerà infatti stipulare, con atto notarile trascritto e con ulteriori spese, una accettazione espressa di eredità, eventualmente anche con acquiescenza a disposizioni testamentarie, o almeno eseguire la trascrizione di una accettazione tacita dell’eredità in occasione della prima vendita degli immobili ereditati, per evitare di sentirsi dire di non aver certificato la propria posizione di eredi, con la fantomatica ipotesi che qualche altro erede possa definirsi tale per aver espressamente accettato l’eredità, pur non avendo pagato alcuna imposta di successione assolta da altri dichiaranti.
In tutti gli altri Stati europei vige invece il Certificato Successorio che non solo attesta l’avvenuto pagamento delle imposte, ma anche ed ovviamente la qualifica di erede con valenza ed opponibilità a chiunque.
Ad onor del vero, paragonando l’incidenza delle varie imposte di successione europee, possiamo consolarci considerando che la nostra tassazione non è in linea con il resto dell’Europa anche dal lato economico per essere più bassa rispetto al 40% previsto in Gran Bretagna, al 7% o 30% richiesto in Germania ed al 5% o 30% imposto in Francia.
Proposte
E’ stata persa un ottima occasione di revisione dell’intera legislazione in materia successoria quando nel 2006, dopo un periodo breve in cui l’imposta stessa era stata abrogata, il governo Bersani ripristinò la tassazione semplicemente riprendendo, con semplici adeguamenti di valuta e termini, il vecchio decreto del 1972, con tutte le carenze e le questioni non risolte che lo stesso si portava dietro !
Oggi con l’avvento di un governo del cambiamento speriamo in una riforma omogenea del settore ed anche se fosse necessario l’abbassamento delle franchigie succitate, oggi molto favorevoli, sarebbe opportuna una modifica in senso europeo della denuncia di successione con la creazione di un Certificato Successorio, valevole come accettazione d’eredità, redatto dai Notai, quali massimi esperti, con registrazione e trascrizione nei registri immobiliari in esenzione da altre imposte, stante l’avvenuto pagamento delle tasse di successione nelle modalità telematiche e soprattutto con definitiva attestazione della qualità di erede, opponibile ai terzi, senza altri atti notori o accettazioni tacite, che spesso oggi tormentano chi ha già sopportato il dolore portato dall’avvenuto decesso del congiunto.







