Infortunio su marciapiede rotto, di chi è la responsabilità? Storie di vita vissuta
Preambolo
La signora Anna, dopo aver fatto acquisti, tornando al proprio autoveicolo parcheggiato nei pressi del negozio è inciampata a causa di una crepa presente sul marciapiede ed è caduta urtando violentemente il ginocchio. La gente presente è immediatamente intervenuta in suo soccorso prestandole tutte le cure necessarie.
Circostanza degna di nota è che detta rottura del marciapiede non era segnalata e purtroppo nemmeno pienamente scorgibile a causa di cartacce e sozzume presenti sul posto.
Le norme
Art.2051 c.c.
La questione
Il Giudice di Pace di Bari, Dott. De Stefano, con sentenza n.2084 del 09/09/2016, depositata il 20/09/2016, ha accolto (sebbene parzialmente) la domanda di risarcimento danni avanzata dalla infortunata, applicando all’evento dannoso la disciplina dettata dall’art.2051 c.c., riconoscendo la sussistenza della responsabilità del Comune in quanto proprietario, custode e gestore della strada luogo del sinistro.
Il Giudice ha evidenziato che «l’art.2051 c.c.sancisce una presunzione più gravosa nei confronti della P.A. con riferimento a beni di oggetto di uso generale e diretto da parte dei terzi».
Ha precisato, inoltre, che la responsabilità della Pubblica Amministrazione «è configurabile purché venga provata dal danneggiato l’esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso», previo accertamento dell’esistenza del nesso causale tra bene in custodia e fatto dannoso.
Esaminati gli atti, le deposizioni testimoniali e la documentazione anche fotografica, ha ritenuto il Comune in parte responsabile dei danni lamentati dalla sig.ra Anna proprio perché obbligato alla vigilanza e controllo della rete stradale, con le adeguate misure di prevenzione e sicurezza per la circolazione, soprattutto in area di traffico pedonale e veicolare ed in carenza di funzionamento della pubblica illuminazione.
L’insussistenza di alcun elemento indicante il pericolo, ritenendosi il tratto deteriorato del marciapiede non visibile e non prevedibile per la detta posizione e coperto da cartacce, verosimilmente non ha consentito al pedone di evitare sufficientemente detta insidia.
Il giudice ha comunque attribuito alla signora Anna una corresponsabilità e concausa nella misura del 20%, per la mancata attenzione nel percorrere il citato marciapiede in zona da lei quotidianamente frequentata e per la possibile disattenzione ed incertezza nella deambulazione.







