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Il Governo fa marcia indietro sul differimento dei termini previsti per l’attività degli Enti impositori

Avv. Ezio Mola

Il Governo fa marcia indietro sul differimento dei termini previsti per l’attività degli Enti impositori

Dietrofront del Governo sulla proroga di ben due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli Enti impositori, permettendo loro, quindi, di accertare le imposte dirette, l’Iva e l’Irap dell’anno 2015 entro il 31 dicembre 2022 e non, invece, nel termine ordinario del 31 dicembre 2020.
Tanto è stato previsto dalle modifiche apportate dal D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto liquidità.

In un precedente articolo avevo già segnalato la diseguaglianza tra Enti impositori e contribuenti, in grado di produrre un evidente sbilanciamento tra le parti, in relazione alla sospensione dei termini disposta dal D.L. Cura Italia (art.67, comma 4, DL 18/2020) che richiamando l’art. 12 (comma 2), D.lgs. 159/2015, concedeva un differimento di due anni al fisco per la notifica degli avvisi di accertamento.

Il legislatore ha per fortuna eliminato tale rinvio in sede di conversione in legge del D.L. Cura Italia, prevedendo il rinvio a quanto disposto dai soli commi 1 e 3 dell’art.12 D.lgs. 159/2015, a mente dei quali i termini di prescrizione e decadenza a favore del fisco sono sospesi per lo stesso tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (per eventi eccezionali) concessi al contribuente e conseguentemente l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante tale periodo.

Il dietrofront ha quindi avuto ad oggetto l’opportuna eliminazione di una evidente disparità di trattamento, così riportando sullo stesso piano, seppur solo per questo aspetto, il Fisco e i contribuenti.

Nonostante questo piccolo passo avanti restano tuttavia ancora molte criticità tra le quali si segnala la mancanza di qualunque previsione inerente ad una opportuna sospensione degli avvisi bonari.


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