Guida in stato di ebbrezza e sospensione amministrativa della patente.
Preambolo
Il conducente di un mezzo che, a seguito della prova alcolemica a mezzo di etilometro risulta essere positivo alla stessa, non può essere sempre e comunque destinatario del provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida.
Le norme di riferimento
articoli 186 comma 2 lettera b) e c); articolo 186 comma 9) e articolo 223 del codice della strada (più brevemente C.d.s.), L. n. 689/1981
La giurisprudenza di riferimento
Cassazione civile sentenza n. 21447/2010; Cassazione civile sentenza n. 12898 del 26.05.2010; Giudice di Pace di Trani sentenza n.72/2017.
La questione
Come è noto, per ormai consolidato orientamento, sia della giurisprudenza di legittimità che di merito, l’art. 223 comma 1 c.d.s. – il quale dispone la sospensione della patente nelle ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza per un massimo di due anni da parte della Prefettura – è da intendersi inequivocabilmente quale norma generale, che viene derogata dalla norma speciale di cui all’art. 186 comma 9 cds.
La sospensione della patente di guida regolamentata dall’art. 186 cds, si fonda su presupposti differenti da quelli posti a fondamento dell’art. 223 del ridetto c.d.s.
Ed infatti:
- ai sensi dell’art. 186 cds (fatto penalmente rilevante) la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato;
- ai sensi dell’art. 223 cds, la sospensione ha carattere preventivo/cautelare, e trova la propria ratio nella necessità di impedire che nell’immediato, prima che sia intervenuto l’accertamento della responsabilità penale, il soggetto nei cui confronti sussistono fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi della incolumità altrui, possa continuare a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti.
Pertanto, nell’ipotesi in cui venga accertata a carico del soggetto la contravvenzione di cui all’art. 186 cds., la sospensione della patente di guida non può essere applicata in virtù di nessun automatismo, ma solo previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e quindi solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 9 del citato articolo 186 cds.
Ne discende che la sospensione della patente di guida è disposta in via cautelare dal Prefetto
- in caso di riscontro del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (art. 186 comma 9 cds);
- nel caso in cui venga ravvisata un’ipotesi di violazione rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) cds.
In tutti i restanti casi, ricorrono le ipotesi di cui all’art. 186 comma 2 lett. B) del cds, in relazione alla quale qualsivoglia provvedimento prefettizio di sospensione della patente è da ritenersi illegittimo, in quanto emesso in violazione di legge, non sussistendo i presupposti legittimanti l’applicazione della sanzione cautelare anche ai sensi dell’art. 223 Cds.







