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Gli effetti contrattuali nel caso di superamento dei tassi soglia (usurari)

Avv. Liana Barracane

Gli effetti contrattuali nel caso di superamento dei tassi soglia (usurari)

La usura presuppone il superamento dei tassi soglia fissati per i singoli Contratti ed è certamente contraria alla legge. La usura è regolamentata dalla legge 108 del 96, così come aggiornata dai decreti ministeriali periodicamente emanati sulla base della rilevazione eseguita per ciascun contratto bancario dalla banca d’Italia, dei tassi medi del credito sui quali vengono parametrati i tassi soglia ai fini della rilevazione dei tassi usurari. L’usura produce effetti di carattere penalistici, così come disciplinati dall’articolo 644 c.p. ed effetti di carattere civilistici, così come disciplinati dall’articolo 1815 codice civile. Dalla richiamata normativa del 1996 si sono susseguite una serie pronuncia della Suprema Corte contraddittorie fra loro. Ciò ha indotto il legislatore ad intervenire nell’articolo 1 del decreto legislativo 394/2000 con una norma di interpretazione autentica che recita: “ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del Codice Penale e 1815 secondo comma codice civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”

Ciò significa quindi che ai fini della qualificazione del Tasso convenzionale come usurario bisogna farsi riferimento al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi.

Nonostante questa chiara indicazione della norma,  le sentenze di Cassazione successive si sono susseguite in modo non uniforme: talune affermando l’applicabilità del tasso soglia in sostituzione del Tasso contrattuale, altre l’applicazione del Tasso legale al Tasso contrattuale e talaltri ancora invece sancendo la gratuità del mutuo.

Sul punto si sono pronunciate nell’ottobre scorso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( n. 24675 del 19.10.2017) enunciando il seguente principio di diritto: “allorché il tasso degli interessi concordato fra mutuante e mutuatario superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 108 del 96, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata per il sol fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.”

Quindi le sezioni unite, ponendo fine alle diatribe giurisprudenziali pregresse, sanciscono la validità ed efficacia delle clausole contrattuali del mutuo (anche fondiario) che siano divenute oltre soglia successivamente alla stipulazione del contratto.  Valgono invece le statuizioni previste dell’articolo 644 Codice Penale e 1815 codice civile,  quindi il contratto di mutuo è  gratuito (e dunque il beneficiario del mutuo non è tenuto a versare alcun interesse) qualora il tasso usurario fosse tale sin dal momento della sottoscrizione del contratto.  Tale ratio valorizza in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente.

 


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