Danno alla salute da somministrazione di vaccini: tutele per il paziente (Parte 1 di 3) -Indennizzo: soggetti aventi diritto e condizioni-
Preambolo
La tutela economica del paziente nei rapporti con l’Amministrazione sanitaria è stata oggetto di rinnovato interesse, ciò in ragione del recente dibattito intorno al “decreto vaccini” (d.l. n. 73 del 7 giugno 2017), convertito con modifiche il 28 luglio 2017 e avente ad oggetto l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni.
Le norme di riferimento
Legge n. 210 del 25 febbraio 1992; legge n. 238 del 1997; legge n. 229 del 29 ottobre 2005.
Giurisprudenza di riferimento
Cass. Civ. sent. n. 26972 dell’11 novembre 2008; Corte Cost. sent. n. 293 del 9 novembre 2011; Corte Cost. sent. n. 107 del 26 aprile 2012; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. del 21 giugno 2017 in n. C-621/15; Cass. Civ. sent. n. 18358 del 25 luglio 2017.
La questione
La coercizione statale su questo specifico trattamento è uno strumento introdotto da oltre 50 anni e sulla cui costituzionalità si è espressa positivamente la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 307/1990 e n. 258/1994, affermandosi la preminenza del diritto alla salute pubblica sull’autodeterminazione individuale, a condizione che il trattamento sanitario obbligatorio non danneggi l’integrità fisica del paziente che vi si sia sottoposto e, nel caso di danni eccezionali, siano disposte adeguate tutele remuneratorie.
Tuttavia, i rischi patologici connessi a tali prestazioni sanitarie hanno imposto, a carico dell’autorità competente, in concomitanza col progresso scientifico, una profilassi più severa nell’acquisto, somministrazione dei prodotti e trattamento clinico del paziente.
Negli anni ‘90, con la legge n. 210/1992 si approda finalmente a una tutela di tipo assistenziale, col riconoscimento di un indennizzo, nella forma di un assegno bimestrale vitalizio, a favore dei soggetti danneggiati da:
– vaccinazioni obbligatorie per legge o ordinanza dell’autorità sanitaria nazionale, oppure raccomandate dalla stessa autorità pubblica, quali quelle oggetto di campagne di informazione e sensibilizzazione, come stabilito nella sentenza n. 107 del 26 aprile 2012.
– trasfusioni di sangue o altri emoderivati (quali plasma, piastrine, globuli rossi e globuli bianchi).
Nel 2005, poi, con la legge n. 229, la tutela per i vaccinati si arricchisce di un ulteriore indennizzo, che si somma al precedente, corrisposto ai sensi della legge 210.
Attualmente, il quadro delle tutele apprestate in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o assimilate si sviluppa intorno a due direttrici (al pari della disciplina riparatoria contemplata nei casi di trasfusione di sangue infetto):
– tutela indennitaria (assistenziale-previdenziale);
– tutela risarcitoria (civilistica).
In primo luogo, il quadro delle prestazioni assistenziali offerte dalla L. n. 210/1992, in combinato disposto con la L. n. 238/1997, ai soggetti danneggiati dai vaccini, può essere illustrato nei seguenti termini.
I beneficiari della tutela indennitaria ordinaria sono:
– i pazienti sottoposti a vaccino obbligatorio o raccomandato
– chiunque abbia subito complicazioni in conseguenza di vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie ai fini di lavoro, di servizio o di accesso a Stato estero;
– chiunque, ancorché non vaccinato, abbia riportato menomazioni psico-fisiche a seguito di contatto con soggetti vaccinati;
– il coniuge del soggetto danneggiato che risulti contagiato dallo stesso;
– il figlio del danneggiato, contagiato durante la fase di gestazione.
Il danno alla salute patito dai soggetti contemplati dalla norma deve consistere in lesioni permanenti e irreversibili all’integrità psico-fisica, riconducibili a una delle patologie riportate nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, raggruppate sotto otto categorie, in ordine decrescente di gravità.
La corrispondenza tra il danno patito e almeno una delle fattispecie elencate in detta tabella è condizione imprescindibile per l’accesso ai benefici.
La misura economica dell’assegno previsto dalla legge 210/1992 è affidata a una serie di parametri ed è costituita da diverse voci:
– indennizzo base: quantificato ai sensi della Tabella A allegata alla L. n. 177/1976 e rivalutato annualmente sulla base del tasso d’inflazione programmato;
– indennità integrativa speciale (c.d. “i.i.s.”): costituisce l’importo determinante ed è anch’esso rivalutato annualmente, secondo quanto previsto dalla sentenza n. 293 del 2011 della Corte Costituzionale.
Complessivamente, per il 2017 gli importi dell’indennizzo variano da un minimo di € 9.249,44 annui (ottava categoria), a un massimo di € 10.358,27 (prima categoria), erogati in ratei bimestrali (fonte: Ministero della Salute – Direzione Generale delle prestazioni sanitarie e medico legali).
L’assegno percepito è cumulabile con ogni altra prestazione o emolumento percepito dal soggetto avente diritto ed è reversibile per quindici anni, ossia percepibile dagli eredi anche dopo il decesso del danneggiato, nel limite di quindici annualità.
In caso di morte del danneggiato, i suoi eredi possono optare tra il predetto indennizzo e un assegno una tantum di importo fisso: € 77.468,53.
Quanto all’ulteriore indennizzo previsto dalla legge 229/2005 per i soli danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o consigliate dall’autorità sanitaria nazionale, anch’esso è diversamente quantificato a seconda della categoria cui è ascritta la patologia riconosciuta. Nello specifico, consiste in un assegno mensile vitalizio di importo:
– pari a quattro volte l’importo percepito ai sensi della legge 210, se la lesione è classificata nella settima o ottava categoria;
– pari a cinque volte l’importo percepito ai sensi della predetta legge, per lesioni classificate nella quinta o sesta categoria;
– pari a sei volte l’importo percepito in via ordinaria, per lesioni ascritte nella prima, seconda, terza o quarta categoria.
Esso è interamente rivalutato secondo gli indici ISTAT ed è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Fatto salvo il diritto degli stessi a percepirne l’intero importo, in caso di soggetto minore o incapace d’intendere e volere.
Ai soggetti già aventi diritto all’indennizzo ordinario ex L. n. 210/1992 e a quello integrativo previsto dalla L. n. 229/2005 è inoltre riconosciuto un secondo assegno una tantum, anch’esso per il periodo ricompreso tra il manifestarsi del danno e l’ottenimento del beneficio, il cui ammontare è determinato da un’apposita Commissione istituita presso il Ministero della Salute e non può superare le dieci annualità dell’indennizzo integrativo ex L. n. 229/2005.
Anch’esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
Definite le misure assistenziali previste dalla normativa in commento, la legge 229/2005 prevede tuttavia un’ulteriore condizione per l’ottenimento delle prestazioni dalla stessa predisposte: i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che già usufruiscono dei benefici di cui alla legge 210/1992 e aventi in corso contenziosi giudiziali ai sensi della medesima legge, devono formalmente manifestare rinuncia alla prosecuzione del giudizio. Ciò in un’ottica di bilanciamento tra gli interessi degli aventi causa e le esigenze di contenimento della spesa pubblica conseguente all’elevato numero di giudizi instaurati.
Nella seconda parte affronteremo i profili procedurali finalizzati all’ottenimento dei predetti benefici economici.







