Agevolazioni fiscali per interventi di messa in sicurezza statica degli edifici
Preambolo
Dal 1 gennaio 2017 è prevista una detrazione IRPEF per le spese relative all’adeguamento simico pari al 50% delle spese effettuate fino a un limite massimo di 96.000 euro usufruibili in 5 anni.
La questione
L’agevolazione riguarderà anche gli edifici situati in “Zona sismica 3”, rilevabile dalla classificazione sismica dell’Italia (Ordinanza n. 3274/2003), che ha introdotto 4 zone sismiche di pericolosità decrescente. È così ampliato notevolmente il numero di edifici che possono beneficiare della detrazione, anche se non adibiti ad abitazione principale.
L’aliquota base del 50% può aumentare:
- 70% qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico comporteranno il passaggio dell’edificio a una classe di rischio inferiore rispetto alla classificazione precedente
- 80% qualora i precedenti interventi comportino la riduzione del rischio sismico di due classi.
Gli interventi oggetto della manovra saranno quelli effettuati dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.
Nel caso oggetto di intervento siano le parti comuni di edifici condominiali, la detrazione andrà ad operare nelle seguenti misure:
- 75% qualora gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- 85% qualora gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Quindi i lavori su un condominio di 5 unità abitative avrà un limite massimo di spesa di 480.000 euro e diritto a una detrazione massima pari al 75% (oppure 85% se ne ricorrono i precedenti presupposti). I condomini beneficeranno poi della detrazione in base alle loro quote millesimali e tutti gli adempimenti andranno eseguiti dall’amministratore.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
A chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
– il proprietario o il nudo proprietario
– il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– l’inquilino o il comodatario
– i soci di cooperative divise e indivise
– i soci delle società semplici
– gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.