Criteri composti per il calcolo dell’assegno divorzile
Preambolo
Dopo le modifiche di cui alla L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le norme
Art. 5 Legge n. 898/1970.
La questione
L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa pertanto è necessario l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Infatti, la citata norma prevede l’applicazione di determinati criteri che costituiscono il parametro per l’attribuzione e determinazione dell’assegno stesso. Pertanto per il riconoscimento dell’assegno divorzile occorrerà fare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti nonché considerare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Considerazioni
Il contributo fornito per la realizzazione della vita familiare rappresenta il frutto di decisioni, libere e responsabili, condivise da entrambi i coniugi che possono, anche, avere una ripercussione sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi al termine dell’unione familiare. Inoltre, sarà sempre opportuno considerare che ogni matrimonio ha delle sue peculiarità che meritano attenzione e sarà quindi necessario considerare fattori compositi, come la durata del rapporto coniugale, le rispettive condizioni economiche, le differenti potenzialità reddituali presenti e future, che caratterizzano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Corte di Cassazione S.U. – sentenza n. 18287 del 11-07-2018







