+39 080 5227462    +39 080 2142163
segreteria.slr@didiritto.it

Casa familiare: sul bilanciamento degli interessi del comodante e del minore

Avv. Liana Barracane

Casa familiare: sul bilanciamento degli interessi del comodante e del minore

La destinazione a casa familiare di unità abitativa concessa in comodato, pur assegnata in sede di separazione o divorzio al coniuge collocatario dei figli, è soggetta agli obblighi e diritti propri del comodato, pertanto potrà ottenersene il rilascio, sussistendo i presupposti di bisogno attuale, urgente imprevisto o sopraggiunto.

Il comodato, chiamato anche prestito d’uso, è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa, mobile od immobile ma di regola inconsumabile ed infungibile, affinché questa se ne serva gratuitamente per un tempo od un uso determinato, obbligandosi poi a restituirla nella sua individualità. Si tratta, perciò, di un contratto reale unilaterale che si perfeziona nel momento di consegna del bene e che fa sorgere nei confronti del comodatario, cioè colui che lo riceve, l’obbligo di restituirlo alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando è stato utilizzato in conformità al contratto. Di particolare rilievo è, poi, la disposizione secondo cui se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente ed imprevedibile bisogno del comodante, questi può esigerne la restituzione immediata ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.; la ratio sottesa ad essa risiede semplicemente nel fatto che il legislatore ha inteso tutelare principalmente il comodante/proprietario del bene, laddove questo si trovi in una situazione di bisogno urgente ed imprevedibile, rispetto al comodatario che se ne serve in base ad un rapporto contrattuale gratuito.  

L’assegnazione del bene immobile concesso in comodato quale casa familiare non  modifica il titolo negoziale.

La recente pronuncia della Cassazione civile (sez. VI  12 febbraio 2018 n. 3302) chiarisce che: “Il provvedimento con il quale il giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale, anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario, non investe il titolo negoziale che regolava l’utilizzazione dell’immobile prima del dissolvimento dell’unità del nucleo familiare, alla stregua del quale continuano a essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo soltanto a concentrare l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus.”

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità così si esprime:Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il provvedimento emesso in corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile al comodante se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 c.c. (nella specie, la Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello, che avevano disposto la restituzione dell’immobile concesso in comodato dalla suocera e assegnato in corso di separazione alla nuora, ritenendo integrato nella fattispecie l’ipotesi di sopravvenuto bisogno alla luce delle precarie condizioni di salute della donna risultanti da apposita certificazione medica e dalla produzione in giudizio di una lettera con cui il figlio le comunicava l’intenzione di non volerla più ospitare).(Cass. civ., sez. III, 28/02/2011, n. 4917)

Più recentemente, la giurisprudenza meneghina ha statuito:

Ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c., il bisogno che giustifica la richiesta del comodante di restituzione del bene deve essere imprevisto e, dunque, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato nonché urgente, senza che rilevino bisogni non attuali, né concreti o solo astrattamente ipotizzabili, potendo tale bisogno consistere nell’imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante causata dal peggioramento dello stato di salute del coniuge cui il comodante debba far fronte con risorse proprie. Ne consegue che il sopravvenire di un imprevisto deterioramento della condizione economica del comodante che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una redditizia locazione consente di porre fine al comodato, ancorché la sua destinazione sia quella di casa familiare.” (Trib. Milano, sez. XIII, 28/01/2015,  n. 1262).

Il differimento del rilascio comporta la risarcibilità del danno commisurato alla “utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall’uso diretto del bene durante il tempo per il quale è stato occupato da altri” (Cass. civ. n. 18494/2015) quale sorta di indennità di occupazione dell’immobile correlata alla ritardata restituzione, per analogia rispetto a quanto previsto dall’art. 1591 c.c.


Leave a Reply