La donazione con patto di riversibilità
Preambolo
L’articolo 791 del Codice Civile consente di poter apporre alla donazione il patto di riversibilità a favore del donante alla morte del donatario o dei suoi discendenti a seconda della volontà espressa.
La questione
Questa norma, per molto tempo dimenticata, sta diventando attuale, perché nella attuale situazione di crisi spesso si verifica il caso di una donazione fatta al solo scopo di favorire un particolare soggetto e non i suoi eredi e quindi con volontà del donante che l’immobile donato possa ritornare all’originario proprietario alla morte del donatario.
In estrema sintesi possiamo raggiungere questo scopo in due diversi modi o donando l’usufrutto generale vitalizio del bene in oggetto e riservandoci la nuda proprietà o apponendo all’atto di donazione dell’intera proprietà la condizione di riversibilitá alla morte del ricevente donatario.
Nel primo caso il donante rimane comunque nudo proprietario e cointestatario del bene ed automaticamente ritornerà pieno proprietario alla morte del beneficiario per estinzione dell’usufrutto, mentre nel secondo caso il beneficiario sarà pieno proprietario e potrà esercitare pienamente tutti i diritti connessi, compresa la possibilità di alienare a terzi, ma l’efficacia della donazione e di tutti gli atti di alienazione o di concessione d’ipoteca che avesse fatto terminerà con la sua vita. Sarà necessario, però, nell’atto pubblico di donazione avere l’accortezza di precisare se si intende beneficiare solo il donante e non anche i suoi discendenti, perché in caso di clausola generica la proprietà si estenderà agli eredi e non ritornerà indietro al donante se non con la morte di questi ultimi.
In entrambi i casi potrebbero esserci problemi con la morte del donante qualora non si fossero rispettate le quote di legittima riservate dalla legge a figli e coniuge. E quindi proprio per evitare le eventuali azioni giudiziarie di riduzione di questi eredi preferiti sarà necessario calcolare l’intero asse ereditario e la porzione disponibile per porre in essere una donazione inattaccabile.
Ovviamente qualora la donazione fosse stata eseguita a compensazione di un credito del beneficiario stesso verso il donante o fosse in esecuzione di un dovere morale e sociale, ovviamente da dimostrare, si uscirebbe dall’ambito della donazione e non ci sarebbero più criticità, proprio perché la donazione sarebbe remuneratoria.
È appena il caso di ricordare che pur essendo perfettamente possibile effettuare una donazione per ricompensare chi avesse pagato un nostro debito, in realtà non avremo più una classica donazione e che nell’atto sarà necessario circostanziare e precisare, con tutti gli estremi, l’origine e la documentazione del credito in oggetto.
Certamente tutto quanto detto è possibile anche verso un convivente, tenendo sempre presente sia il rispetto delle eventuali quote di riserva per gli eredi legittimari, sia il costo un po’ più alto a cui la legge sottopone la donazione fra estranei, anzi, addirittura si stanno divulgando fra conviventi espressi contratti di convivenza stipulati davanti al Notaio con cui si può regolamentare sia le due tipologie di donazione sia come verranno regolamentati tutti i futuri acquisti.
La tassazione della donazione è diversa a seconda del grado di parentela che intercorre fra donante e donatario e la presenza o meno di agevolazioni prima casa che influirebbero sulle connesse imposte di trascrizione e catasto, quindi si potrebbe passare dall’11% fra estranei o conviventi fino al 3% fra coniugi e parenti in linea retta con franchigia fino ad 1.000.000 di euro per ogni donatario.
L’eventuale agevolazione prima casa comporterà il venir meno del 3% relativo alle citate imposte ipotecarie e catastali con applicazione delle sole tasse fisse di €.200,00 per imposta catastale e €.200,00 per imposta di trascrizione.







