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Mantenimento dei figli: spese ordinarie e straordinarie

Avv. Alessandro Volpe

Mantenimento dei figli: spese ordinarie e straordinarie

Preambolo

Per quanto concerne il dovere di assistenza morale e materiale, in caso di separazione o divorzio, ciascun genitore dovrà assumere parte dei compiti di cura dei figli, provvedendo ai loro bisogni anche di natura economica direttamente e/o con il versamento di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento.

Le norme

L’art. 30 della Costituzione; art. 143 cod. civ.

La questione

Per mantenimento si intende la contribuzione da parte dei genitori secondo le proprie possibilità alle “spese ordinarie” e alle “spese straordinarie” (solitamente pari al 50% pro quota). Ma come distinguere l’ordinarietà dalla straordinarietà? “Ordinarie” sono da intendersi le spese atte a soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio (spese scolastiche nonchè visite mediche di routine e l’acquisto di farmaci da banco), e “straordinarie” quelle che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, destinate quindi a fronteggiare le esigenze conseguenti ad eventi imprevedibili o eccezionali o non rientranti nelle consuete abitudini di vita del minore, relative a spese che non siano determinabili o quantificabili preventivamente e che siano di non lieve entità rispetto alla situazione patrimoniale ed economica dei genitori (lezioni private e rette relative a scuole private, i viaggi di istruzione all’estero, corsi di specializzazione e master nonché cure dentistiche, termali, oculistiche, le visite specialistiche, i presidi ortopedici e la fisioterapia). Più complessa la definizione di quali siano le spese ludiche e se queste possano essere qualificate come “ordinarie”. Tali spese, infatti, dipendono strettamente dalla situazione reddituale della famiglia e risentono dell’evoluzione dei tempi, la quale ben può incidere sulla loro effettiva tipizzazione di categoria. Tuttavia è più semplice individuare tra le spese ludiche quelle straordinarie (compleanni, comunioni, cresime, viaggi e vacanze, corsi sportivi ed attività artistiche e ricreative, abbonamenti a riviste, patente di guida, computer, mezzi di trasporto, etc.) che non individuare le spese ludiche ordinarie, anche se molti protocolli ricomprendono tra questa le spese di ricarica telefonica, prescuola e doposcuola, viaggi scolastici di un solo giorno, spese di trasporto (autobus, treno, carburante).

Procedimento

Sulla base del principio codicistico è indispensabile la preventiva concertazione tra i coniugi al fine di evitare i conflitti nascenti a seguito di richieste di rimborso per spese non accordate, ma decise unilateralmente poiché non è sufficiente individuare la natura straordinaria delle spese per ottenere il rimborso del 50%. Dunque, fatta eccezione per le spese mediche indifferibili ed urgenti, che possono essere sostenute in assenza di comune accordo, per le altre spese straordinarie, inerenti questioni di maggiore interesse per la prole, il coniuge che ne chieda il rimborso dovrà fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’altro. Soltanto per le spese straordinarie di minore interesse, la giurisprudenza è concorde nel non stabilire obblighi di concertazione.

Sentenze

In merito si sono espressi la Cass. Civ. con sent. n. 18869/2014; il Trib. Perugia, con sent. 967/2011; il Trib. Roma con sent. 147/2013; il Tribunale di Ragusa con sent. 278/2011; la Cass. Civ. con sent.n. 2127/2016 e da ultima la Cass. Civ.con sent. n. 4753/2017.


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