Accesso dei disabili alla ztl: può essere limitato dai comuni?
La normativa rilevante
L’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 503/1996 dispone che i veicoli su cui si trovano a bordo persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, munite dello speciale contrassegno per disabili, possono circolare e sostare nelle «zone a traffico limitato» istituite sul territorio nazionale, rispetto alle quali (come sovente avviene) sia stato autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
La questione
A un disabile in possesso dell’apposito contrassegno veniva inflitta dall’amministrazione comunale una sanzione amministrativa pecuniaria in quanto il veicolo di sua proprietà era ripetutamente transitato in una ztl. L’ente locale riteneva corretto il provvedimento afflittivo per due ordini di ragioni: 1) perché una delibera della giunta comunale aveva limitato il transito dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico alle sole operazioni di prelievo ed accompagnamento di persone nell’area interessata; 2) perché, essendo stato apposto al segnale di divieto di transito, ubicato all’ingresso della ztl, un pannello integrativo che segnalava l’esigenza di comunicare telefonicamente l’accesso entro le 48 ore successive, l’adempimento in questione non era stato posto in essere dall’interessato.
Il responso della Cassazione
Il giudizio di opposizione promosso dal disabile approdava dinanzi al Supremo Collegio. La seconda sezione civile, con la sentenza 21320/17, si pronunciava in materia, stigmatizzando l’operato della p.a. che non poteva trovare copertura sotto entrambi i profili evidenziati. Da un lato, il tenore letterale del summenzionato art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 503/1996 non ammetteva un’interpretazione come quella fatta propria dal comune. La circostanza che l’autorizzazione ad accedere non fosse stata concessa ai veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico in maniera incondizionata, ma semplicemente ai fini di prelievo ed accompagnamento, non appare invero suscettibile di determinare la caducazione del diritto conferito ai titolari del contrassegno per disabili. D’alto canto, l’indicazione contenuta sul pannello integrativo non poteva avere valore cogente, al punto da rendere illegittimo l’accesso alla ztl degli aventi diritto. Basti pensare al fatto che il suddetto obbligo di comunicazione non è imposto ex ante, ma scatta soltanto dopo la commissione della condotta. Da ciò si desume che ci si trova al cospetto di una prescrizione non già preordinata al miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, bensì volta unicamente ad agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, con il precipuo obiettivo di prevenire l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di persone legittimate ad accedere nella ztl.
Vincoli alla discrezionalità dei comuni
Come era già emerso in altre occasioni nella giurisprudenza di merito, i comuni non possono rendere più gravose le condizioni alle quali le norme statali subordinano la facoltà di accesso dei disabili alle ztl. A maggior ragione non possono irrogare sanzioni amministrative per la violazione di eventuali prescrizioni aggiuntive. Del resto, su un piano più generale anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare che i comuni, nel regolamentare l’istituzione, la circolazione e la sosta nelle ztl e persino se tale potestà venga esplicitamente attribuita dalla regione, sono tenuti all’osservanza scrupolosa della pertinente disciplina statale.







