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Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e subentro nella posizione del dante causa nel contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Avv. Nicola Maida
case popolari

Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e subentro nella posizione del dante causa nel contratto di locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Preambolo

Il complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi di proprietà dell’Ente pubblico, si scinde in due fasi, la prima di natura pubblicistica la cui competenza è del Giudice amministrativo, l’altra privatistica demandata al Giudice ordinario.

Le norme di riferimento

Articolo 11 del codice del processo amministrativo

La giurisprudenza di riferimento

Sentenza TAR Lazio Roma, sez. III quater, 31.5.2016, n.6272; Tar Lazio, sez. III quater, sent. 12307/2016; Tar Puglia, Bari sentenza 315 del 3.4.2017; Tar Puglia Bari sentenza 401 del 18.4.2017.

La questione

Il procedimento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si scinde in due fasi distinte.
La recentissima giurisprudenza amministrativa, virando verso un nuovo orientamento, nell’ambito del su citato procedimento, ha individuato

  • una prima fase, che è caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, pertanto esclusivamente da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario,
  • una seconda fase, di natura spiccatamente privatistica, nella quale la posizione soggettiva del privato assume la natura di diritto soggettivo.

Alla luce di quanto innanzi il Giudice amministrativo – il quale era stato chiamato a giudicare in relazione ad una fattispecie che afferiva un provvedimento di diniego di volturazione del contratto di affitto di casa popolare intestato a familiare deceduto – ha emesso declaratoria di difetto di giurisdizione, posto che la controversia si riferisce ad una vicenda riguardante un soggetto, rispetto al quale non sono stati riscontrati titoli per il subentro nell’alloggio di e.r.p., e non piuttosto i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto che attengono la fase pubblicistica.
Ne consegue che – per recente e conforme giurisprudenza – le controversie che afferiscono a vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi nella prima fase del rapporto rientrano nella competenza del giudice amministrativo, mentre sono devolute al giudice ordinario le controversie sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesta o il diritto soggettivo dell’assegnatario, già sorto, alla proprietà dell’alloggio, o del diritto a subentrare nella posizione del dante causa nel contratto di locazione.
Pertanto il Giudice amministrativo, previa declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, concede alla parte i termini ex articolo 11 del c.p.a, per la prosecuzione del giudizio.