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Stop all'assegno di mantenimento come vitalizio

Avv. Liana Barracane

Stop all’assegno di mantenimento come vitalizio

Con il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita tra gli ex coniugi dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali, essi dovrebbero avere una durata temporanea. (Cass. civ. n. 11505/10.05.2017, Cass. civ. n. 18076/2014, Trib. Bari 04.04.2017)

La donna beneficiaria dell’assegno di mantenimento che asserisca di continuare a non lavorare, giovandosi esclusivamente dell’assegno provvisorio di mantenimento stabilito a proprio favore in sede di separazione, rappresenta la dimostrazione più evidente che non ha alcuna necessità economica che le imponga di prestare un’attività retribuita, e quindi di contribuire per tal via al mènage familiare, evidentemente più che soddisfacente, laddove disponga di piena attitudine al lavoro che ha già messo a frutto in passato e può fare altrettanto per il futuro, essendo ancora giovane ed in buona salute, non affetta da patologie invalidanti e madre di due figli che, per la loro età, non necessitano più della sua costante presenza fisica in termini di accudimento personale, e non fornisca alcuna prova dell’oggettiva impossibilità da parte sua di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2015 n. 11870).

L’assegno di mantenimento all’ex coniuge non può e non deve costituire un vitalizio ma al contrario va tenuto conto della complessiva situazione economico ­patrimoniale e personale dei coniugi nonché dell’impegno profuso, ove profuso, dalla beneficiaria nell’attivarsi per il reperimento di mezzi idonei ad assicurare la propria indipendenza. Si tratta di un indirizzo ermeneutico ispirato ad una interpretazione nuova dei doveri di solidarietà scaturenti dal matrimonio, collegata all’esigenza di impegnare gli ex coniugi, cessato il vincolo, a procurarsi l’indipendenza economica.
Con il divorzio il vincolo coniugale viene definitivamente meno e ciò determina a carico delle parti del rapporto l’esigenza di procurarsi l’autosufficienza economica necessaria a superare posizioni di rendita parassitaria.

L’Unione Europea in tema di assegno divorzile (…) offre una significativa direzione: con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli ex coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.