Separazione e divorzio in breve tempo e senza Tribunale? Si può fare!
Articolo aggiornato il 29/11/2018
Grazie alle modifiche introdotte dal Decreto legge n.132 del 12/09/2014, convertito in Legge n.162 del 10/11/2014, i coniugi possono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio in brevissimo tempo e senza dover ricorrere al Tribunale.
Il D.L. 132/2014 ha previsto e disciplinato 2 distinte procedure:
1) negoziazione con l’assistenza di almeno un avvocato per parte (c.d.”Negoziazione assistita“)
2) accordo concluso innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
1. Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art.6 D.L.)
Con l’Accordo di negoziazione assistita i coniugi concordano le condizioni da applicare alla separazione personale, al divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile) o alla modifica delle condizioni di separazione/divorzio.
Entrambi devono essere assistiti da almeno un avvocato per parte.
Tale accordo può essere stipulato in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge n.104/1992 o economicamente non autosufficienti e può contenere patti di natura patrimoniale (economici e/o finanziari) tra i coniugi.
L’accordo sottoscritto produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali.
È previsto l’obbligo della riservatezza: gli avvocati e le parti dovranno comportarsi con lealtà e dovranno tenere riservate le informazioni apprese nel corso del procedimento.
Procedimento
Uno dei coniugi invia tramite il proprio avvocato un “invito” (in forma scritta) al coniuge a stipulare una Convenzione di negoziazione assistita nominando un avvocato di sua fiducia affinché la assista nella procedura.
A seguito dell’accettazione del coniuge invitato, le parti stipulano una “Convenzione” in cui si organizzano le modalità con le quali si procederà alla stesura dell’Accordo contenente le condizioni concordate (la negoziazione dovrà concludersi entro e non oltre 3 mesi dalla stipula della convenzione, salvo proroga di 30 giorni da stipulare per iscritto).
L’Accordo deve contenere:
- la precisazione del tentativo di conciliazione posto in essere dagli avvocati, i quali devono anche aver informato le parti della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare;
- le disposizioni sull’affidamento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e sull’assegnazione della casa coniugale;
- le decisioni sul contributo al mantenimento dei figli;
- la disciplina del tempo da trascorrere con i figli in favore del genitore non convivente;
può, inoltre, contenere pattuizioni riguardanti: la vendita di immobili, cessione di quote di immobili (*), divisione di beni mobili, conti correnti, autoveicoli ed altri beni in comune.
(*) In questo caso le firme dovranno essere autenticate da un notaio ai fini della trascrizione nei pubblici registri.
L’Accordo viene sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’intesa alle norme imperative ed all’ordine pubblico.
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione, uno degli avvocati consegna l’accordo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per ottenere il nullaosta (in assenza di figli*) o l’autorizzazione (in presenza di figli*) dal Pubblico Ministero.
(*) figli minori o maggiorenni incapaci o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della Legge n.104/1992 o economicamente non autosufficienti.
Se il P.M. dovesse ritenere che l’accordo contenga condizioni non rispondenti all’interesse dei figli, lo trasmette al Presidente del Tribunale il quale fisserà, entro 30 giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.
Ottenuta l’autorizzazione o il nullaosta dal P.M., entro 10 giorni dal ritiro dell’atto (*), uno degli avvocati delle parti trasmette all’Ufficio dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell’accordo autenticandone la conformità all’originale in suo possesso.
(*) In caso di ritardo l’ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, ma avvierà l’accertamento della sanzione prevista dalla Legge n.162/2014.
N.B.: l’originale dell’accordo sarà conservato da uno degli avvocati intervenuti nella negoziazione il quale sarà l’unico autorizzato a rilasciare copia conforme del medesimo attestandone la conformità.
Sarà onere degli avvocati, infine, trasmettere copia dell’accordo al proprio Consiglio dell’ordine ovvero a quello del luogo dove l’accordo stesso è stato concluso, al sol fine del monitoraggio delle procedure e per la trasmissione dei dati al Ministero della giustizia.
Documenti da allegare al fascicolo da depositare in Procura
- Accordo (2 originali oppure 1 originale + 1 copia);
- Scheda di sintesi allegata a “Linee guida procura Repubblica Bari” (*);
- Estratto dell’atto di matrimonio;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi i coniugi (solo nel caso in cui siano presenti figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap grave o incapaci);
- Certificato di residenza dei coniugi e Stato di famiglia (richiesti solo da alcuni Uffici della Procura);
in caso di divorzio aggiungere:
- copia conforme Separazione (decreto di omologa o sentenza del Tribunale);
- copia conforme delle eventuali Modifiche delle condizioni di separazione/divorzio precedentemente apportate.
(*) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha rilasciato delle linee guida per la presentazione al P.M. della convenzione di negoziazione assistita che possono essere scaricate da qui.
Costi
Ciascuno dei coniugi dovrà corrispondere al proprio avvocato il compenso pattuito privatamente, solitamente riferibile alle “Tabelle Parametri Forensi” previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014, modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell’ 8/3/2018 nello specifico alla Tabella 25-bis “Procedimento di Mediazione e procedura di Negoziazione assistita”.
2) Accordo concluso innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile (art.12 D.L.)
L’assistenza di avvocati è facoltativa.
L’accordo sottoscritto ha la stessa efficacia dei provvedimenti giudiziali.
Questa procedura non si può attivare in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge n.104 del 05/02/1992, ovvero economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di natura patrimoniale (economici e/o finanziari) tra i coniugi.
La circolare n.6 del 24/04/2015 del Ministero dell’Interno ha precisato che nella procedura in esame si fa riferimento ai “figli comuni” dei coniugi.
Procedimento
Innanzitutto è necessario prenotare presso il Comune competente la data per la stesura e firma dell’Accordo.
In tale data i coniugi compilano e sottoscrivono l’Accordo dinanzi all’Ufficiale dello stato civile (difficilmente troveranno il Sindaco in prima persona n.d.r.).
Dopo non meno di 30 giorni le parti ritornano dall’Ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo firmato (non è possibile modificare l’accordo); la mancata comparizione dei coniugi a questo secondo appuntamento rende l’accordo invalido.
Documenti
I coniugi dovranno consegnare i seguenti documenti:
- copia documento di identità dei coniugi (esibendo l’originale);
- autocertificazione relativa ai figli;
- ricevuta del pagamento dei diritti fissi;
in caso di divorzio anche
- copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione ovvero l’originale dell’accordo di separazione ex art.6 o art.12 della Legge n.162/2014.
Costi
È previsto unicamente un versamento di 16 euro a titolo di diritti fissi (è bene informarsi presso il Comune presso il quale ci si è rivolti in merito alle modalità di pagamento consentite).
Termine per la proposizione del divorzio
In seguito alle novità introdotte dalla Legge n.55/2015 del 06/05/2015 il divorzio può essere proposto purché siano trascorsi:
- 6 mesi se la separazione è avvenuta consensualmente;
- 12 mesi se la separazione è avvenuta giudizialmente.
Tale termine decorre:
a) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale (in caso di separazione autorizzata dal Tribunale);
b) dalla data dell’accordo (in caso di “separazione assistita”).
Considerazioni conclusive
Anche se può sembrare decisamente alla portata di tutti ottenere la separazione, il divorzio o le rispettive modifiche (soprattutto nel procedimento dinanzi all’Ufficiale dello stato civile), si consiglia vivamente di rivolgersi comunque a dei professionisti per ottenere l’opportuna assistenza onde evitare di stipulare un accordo capestro e doverne subire le conseguenze.







