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Libera edilizia

Avv. Liana Barracane

Libera edilizia

Ai sensi del D.M. 02.03.2018, entrato in vigore il 23 Aprile, (glossario principali opere di edilizia realizzabili in regime di attività edilizia libera) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si caduca finanche il mero obbligo di comunicazione alla P.A.  per l’esecuzione di piccoli interventi edilizi, a mero fine esemplificativo: pergolati, piccoli gazebo, barbecue in muratura, fontana, muretto, tende, ripostiglio per attrezzi, elemento divisorio verticale non in muratura, opere temporanee e pavimentazioni, anche pertinenziali. Ma anche interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino l’alterazione della sagoma e del decoro architettonico dell’edificio, quali ascensori, montacarichi, servoscala, rampa, apparecchi sanitari. Ciascuno può liberamente consultare l’elenco, normativamente stabilito, degli interventi realizzabili senza alcun permesso. Pur tuttavia tali opere vanno realizzate comunque in ossequio agli strumenti urbanistici comunali e  alle normative sull’attività edilizia di settore, quali le disposizioni sui beni culturali e paesaggio (per le quali è sempre necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza; salvi gli interventi provvisori improcrastinabili purchè immediatamente comunicati al Soprintendente), quelle soggette ad autorizzazione paesaggistica (che, a seconda degli interventi,  necessitano o meno di previa istanza all’Ente competente di autorizzazione -semplificata o ordinaria- che attesti la compatibilità paesaggistica delle opere ad eseguirsi) quelle sulla sicurezza, le norme antisismiche, le igienico-sanitarie, quelle afferenti il rischio idrogeologico e le altre sulla efficienza energetica.

 


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