Gli affitti al tempo del coronavirus, i consigli dell’avvocato
Siamo stati tutti travolti dall’emergenza sanitaria scaturita dal Coronavirus: molti di noi sperimentano per la prima volta lo smart-working, altri continuano a lavorare protetti da guanti e mascherine, ma ci sono anche tantissime persone in grave difficoltà per aver perso il lavoro.
Le misure per arginare la pandemia hanno messo letteralmente in ginocchio una serie di imprese, attività e professioni e se il Governo ha immediatamente previsto una moratoria sui mutui, non si registrano, al momento, previsioni analoghe per gli affitti.
Infatti, non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato il 2 aprile scorso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assegna alle Regioni 46 milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli inquilini che, non potendo far fonte al pagamento dei canoni di locazione, hanno subito lo sfratto per morosità.
In attesa, dunque, di leggere il testo del decreto e verificare le modalità ed i requisiti di attribuzione di tali sussidi, riteniamo utile fornire agli inquilini ed ai proprietari alcuni suggerimenti su come comportarsi in questo particolare momento.
La prima possibilità consiste in un accordo tra le parti che preveda la possibilità per l’inquilino di sospendere o ridurre temporaneamente il pagamento del canone di locazione, per il tempo necessario a riprendere la propria attività lavorativa.
Dopodiché, quando la situazione sarà tornata alla normalità, si può prevedere l’impegno a saldare, attraverso piccoli ratei mensili da aggiungere al canone ordinario, l’importo dei canoni di locazione versati in maniera ridotta.
In ogni caso, è consigliabile la registrazione dell’accordo presso l’Agenzia delle Entrate.
Per raggiungere tale accordo, il conduttore può rivolgere al proprietario un’apposita istanza, spiegandogli le proprie difficoltà e prospettandogli i vantaggi, anche di natura economica, che possono esserci nel venirsi incontro in un momento così delicato.
Un’altra possibilità è quella di richiedere, alle Regioni che hanno già emanato provvedimenti in tal senso (es. Toscana, Emilia Romagna), un aiuto a sostenere le spese di affitto e utenze.
Ma, come detto, questa possibilità va verificata caso per caso, a seconda della Regione di appartenenza.
Sconsigliabile, invece, interrompere i pagamenti poiché i procedimenti di sfratto per morosità, attualmente sospesi dall’art. 83 del D.L. 18/2020, riprenderanno a celebrarsi dal 12 maggio, mentre le procedure esecutive risultano sospese fino al 30 giugno: ciò significa che, una volta ottenuta dal giudice la convalida dello sfratto per morosità, il proprietario potrà metterla in esecuzione attraverso gli ufficiali giudiziari a partire dal 30 giugno in poi.
In ogni caso, vi consigliamo di rivolgervi al vostro avvocato di fiducia per essere adeguatamente assistiti ed evitare di incorrere in problematiche legali più gravi e più onerose.







