Dopo di noi
Con legge n. 112 del 2016, l’Italia finalmente legifera in modo esplicito, senza mutuare la normativa dai paesi di common law ove l’istituto ha già da tempo preso piede, sul Trust, forma di segregazione e protezione legale del patrimonio, affidato ad un trustee che gestisce il patrimonio coadiuvato e controllato dal garante, affinchè rimanga ossequiata la volontà del disponente, che destina, appunto dei beni -mobili o immobili- per una finalità specifica. L’istituto è prezioso per la tutela dei disabili. E non solo. La recente pronuncia della Suprema Corte (n. 975 del 2018) chiarisce che “l’accertamento e la valutazione della natura onerosa o meno della prestazione in esso dedotta dalle parti contraenti, si basa sulla rilevata assenza di pattuizioni concernenti l’assunzione, da parte del trustee (Beni Stabili Trust s.r.l. trustee di H.L.C. Trust) degli obblighi di amministrazione e di ritrasferimento dei beni in questione, e dunque sulla ritenuta assenza di transitorietà del trasferimento medesimo.
profilo quest’ultimo che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust, ed in ragione del quale l’atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, per cui l’intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea.” Quindi solo nel momento del raggiungimento della finalità ovvero del trasferimento definitivo dei beni destinati, i medesimi saranno soggetti a tassazione.
L’istituto, che può trovare applicazione in molteplici situazioni nelle quali voglia affidarsi la gestione del patrimonio a persona di propria fiducia, senza tuttavia attribuirgli la proprietà, è strumento indispensabile per la tutela delle persone disabili laddove le medesime possano aver bisogno di accudimento -economico, attraverso il quale tuttavia passa anche l’accudimento materiale- anche DOPO i propri genitori ovvero le persone di famiglia che amorevolmente si sono sempre prese cura di loro.







