Deposito prezzo nelle trattative immobiliari.
Preambolo
La legge sulla Concorrenza (124/2017), ai commi 63 e seguenti dell’articolo 1, ha predisposto una norma a tutela dell’acquirente: si tratta del facoltativo deposito del prezzo al Notaio, che dallo scorso 29 agosto (giorno dell’entrata in vigore) ha suscitato tanta attenzione.
La questione
Nel corso di una compravendita, secondo quanto previsto dal legislatore, su istanza di una delle parti – venditore o acquirente – e senza alcuna obbligatorietà è possibile depositare presso il Notaio l’intero prezzo, laddove non sia stato pagato alcunché prima dell’atto definitivo, oppure il saldo del prezzo stesso in caso di acconto già versato.
Il notaio trattiene questa somma su un proprio conto, cosiddetto ‘conto dedicato’: conto impignorabile da parte dei creditori del notaio, che non cade né nella comunione legale del notaio, né nella successione dello stesso.
A questo punto il notaio, attraverso le somme che gli vengono date dall’acquirente, che sono quelle idonee per registrare l’atto, procede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari.
Avvenuta la trascrizione dell’atto, quindi quando si ha la certezza che l’atto notarile ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti dei terzi (ossia che l’acquisto è sicuro al 100% e che l’acquirente non ha più alcun rischio in relazione alle vicende personali del venditore), il notaio certifica che l’iter dell’acquisto si è perfezionato nel modo completo e procede a trasferire le somme al venditore stesso.
La normativa non dà un termine preciso al Notaio se non il massimo dei 30 giorni necessari per la trascrizione, ma in genere, il notaio ha l’obbligo di trascrivere l’atto nel più breve tempo possibile e quindi può accelerare i tempi e chiudere tutta la procedura in una settimana circa e a volte anche meno.
Qualcuno teme uno stravolgimento delle abitudini italiane, ma bisogna far superare al venditore l’approccio psicologico di andare dal notaio, vendere, consegnare le chiavi della casa e uscire senza i denari. Il venditore, infatti non corre rischi, perché le sole motivazioni per le quali potrebbe non incassare il prezzo sono connesse solo alle sue eventuali posizioni di debito che possano pregiudicare e bloccare questo iter.
Si completa così quel programma di sicurezza che i Registri Immobiliari già rendono attualmente in Italia, perché viene coperto con il deposito prezzo quel periodo temporale fra il rogito e il momento della trascrizione, in cui, teoricamente, l’acquirente potrebbe essere esposto al rischio che sopravvenga una qualunque formalità di pregiudizio (ipoteche o pignoramenti) contro il suo venditore, che nel frattempo ha già incassato le somme.
Con il passaggio del deposito prezzo, ma soprattutto con la trascrizione del compromesso affidato sin dall’inizio al Notaio, quello che è già un sistema comunque molto sicuro – perché il sistema immobiliare italiano è tra i più sicuri al mondo – raggiunge un livello di sicurezza totale.







