ASSEGNO di MANTENIMENTO del FIGLIO MAGGIORENNE da parte del genitore non convivente
Dovrà tenersi conto che l’avanzare dell’età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l’onus probandi: i figli che hanno raggiunto un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e i medesimi sono da tempo inseriti nella società.
Ben sappiamo, che la Cassazione ha escluso l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne qualora questi abbia svolto in passato un attività lavorativa anche precaria; ciò infatti dimostra il raggiungimento da parte del figlio della capacità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. La Suprema Corte è uniforme nel ritenere che l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne è da escludere quando questi, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, seppur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (Cassazione numero 23 590 del 2010; numero 26259 del 2005; numero 12 477 del 2004) sìcchè, una volta che sia provata la prestazione di attività lavorativa retribuita, resta rimessa alla valutazione del Giudice di merito la cessazione dell’obbligo di contributo a carico del genitore non collocatario. ( Cassazione 24498 del 2006)
Per squisito zelo difensivo, si evidenzia comunque che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economica reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute a contingenze personali oggettive) costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole (Cassazione numero 12952 del 2016): il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia in termini di durata, avendo riguardo al tempo corrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La Suprema Corte di Cassazione n. 1570 del 2018 ha esplicitamente espresso che:”la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa ed, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto.”







