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Assegno di mantenimento corrisposto ai figli che hanno sottaciuto di lavorare? Puoi chiederne la restituzione

Avv. Liana Barracane

Assegno di mantenimento corrisposto ai figli che hanno sottaciuto di lavorare? Puoi chiederne la restituzione

Previo giudizio di modifica delle condizioni dei patti regolatori della separazione e/o divorzio che accerti e dichiari l’indipendenza economica della figlia e per l’effetto disponga la caducazione dell’assegno, è fondata la domanda di restituzione delle somme erogate  a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente per il periodo della accertata attività lavorativa.

“Il contributo per il mantenimento in favore della figlia sarebbe dovuto dall’obbligato soltanto nel caso in cui la figlia non risultasse economicamente autonoma e, pertanto, poichè era stata presentata una domanda di revisione delle suddette condizioni che ha portato alla revoca della somma da versare e, dunque, ha accertato il conseguimento dell’indipendenza economica della figlia, l’obbligato ne richiede la restituzione.

Legittima quindi è la richiesta di restituzione delle somme in eccesso che sono state corrisposte.

La ritenzione, inoltre, non può nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente. L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni che siano divenuti economicamente autonomi non può assumere analoga funzione alimentare e pertanto, se percepiti in assenza delle condizioni stabilite, devono essere restituiti.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza”, quindi vengono disposte a favore della parte vittoriosa. (Tribunale di Bari n. 2320/2018)


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