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Anzianità di servizio anche per il personale precario

Avv. Chiara Colapietro

Anzianità di servizio anche per il personale precario

Preambolo

Per quanto riguarda il riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel comparto scuola, non c’e’ più differenza di trattamento non solo ai fini stipendiali ma anche per le ferie, i permessi ed altri benefici tra personale precario e personale a tempo indeterminato.

Le norme

Ordinanza di Corte di Cassazione del 1/8/17 “Riconoscimento dei diritti dei lavoratori precari”; Direttiva 1999/70/CE che ha recepito l’Accordo Quadro, clausola 4, sul rapporto a tempo determinato; art. 97 Cost.; D.Lgs 165/01; D.Lgs 368/01; D.Lgs. 124/99.

La questione

In violazione del principio comunitario di non discriminazione, è accaduto che alcuni docenti scolastici, prima di essere assunti a tempo indeterminato, abbiano svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica con plurimi contratti a tempo determinato di durate varie. Inoltre agli stessi docenti veniva affidata la supplenza fino al 30 Giugno e non fino al 31 agosto, nonostante che il posto fosse vacante e disponibile. A tanto si aggiunga che per gli stessi era prevista una retribuzione base pari a quella percepita dagli insegnanti di ruolo al loro primo ingresso nella scuola e senza alcun aumento successivo in conseguenza della anzianità maturata negli anni.

Procedimento

In questi casi, attesa l’illegittimità della apposizione del termine ai contratti di lavoro nel settore scolastico e attesa la reiterazione di contratti di lavoro per un periodo complessivo superiore a 36 mesi a far data dal 10 luglio 2001(termine entro cui il legislatore italiano avrebbe dovuto adeguarsi alla disciplina dettata dalla DIR. N. 99/70/CE), i docenti potranno adire il Giudice competente (Tribunali Civili – sez. Lavoro) per l’accertamento dell’illegittimità della reiterazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione scolastica e la condanna della stessa al risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché la condanna al pagamento delle predette differenze retributive e l’accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni per i mesi d’illegittima interruzione dei rapporti di lavoro al 30 Giugno anziché al 31 Agosto.

Sentenze

In merito la Cass. Civ. ha fissato i principi di diritto con sent. gemelle n. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557 del 7/11/16; Corte di Appello di Sondrio, sent. del 19/4/17.


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