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Notifica a mezzo pec della cartella esattoriale

Avv. Marilena Mele

Notifica a mezzo pec della cartella esattoriale

Preambolo

La notificazione di una cartella esattoriale in formato PDF è dichiara inesistente poiché la notifica a mezzo PEC necessità che il documento trasmesso rechi l’estensione p7m e solo il tal caso si sarebbe di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza.

Normativa

D.lgs 7 marzo 2005 n. 82.

La questione

E’ accaduto che un contribuente proponeva ricorso all’Agenzia della Riscossione, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale, risultante dagli estratti di ruolo, eccependone, quindi, “l’inesistenza e/o nullità della notifica. Invece l’Agenzia della Riscossione, costituendosi in giudizio, deduceva l’infondatezza dell’avversa eccezione, avendo rispettato la corretta procedura della notifica mediante PEC del provvedimento impugnato, allegando la ricevuta di consegna, concludendo, pertanto per l’accertamento di “definitività della cartella” In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la sentenza  n. 15193/16 accoglieva il ricorso, mancando agli “la certificazione di autenticità e conformità dell’atto oggetto della notifica telematica”. L’Agenzia della Riscossione proponeva appello e al Commissione Tributaria Regionale Campania non riteneva meritevole di accoglimento l’appello proposto poiché “il file pdf trasmesso costituisce una mera copia informatica (digitale) dell’atto, ma in assenza di attestazione di conformità non è possibile affermare che tale documento sia identico all’originale”. Quindi per una corretta e legittima notifica della documento a mezzo PEC, è necessario che lo stesso, inviato al contribuente, sia munito dell’estensione .p7m e non .pdf, in quanto la prima estensione garantisce che il documento sia immodificabile.

Inoltre i Giudici della Commissione Regionale evidenziano che le mere stampe ricevute, prive di “attestazione di conformità all’originale informatico” non si ritengono sufficienti a comprovare l’origine delle stesse, trattandosi “di semplici fogli di carta”. Al riguardo il D.lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione Digitale) fornisce precise indicazioni, pertanto essendo il formato .p7m l’unico che garantisce la genuinità del contenuto esattoriale inviato al destinatario, la semplice trasmissione della cartella esattoriale in formato pdf ossia “la copia per immagine su supporto informatico”, priva della firma digitale, trattandosi di un vizio insanabile della notifica, comporta l’inesistenza giuridica della stessa e non la semplice nullità.

Sentenza

Commissione Tributaria Regionale Campania del 9-11-2017 n. 9464.


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