Smart working
Preambolo
Il lavoro agile o lo smart working consente al lavoratore di svolgere la propria prestazione lavorativa all’esterno della sede dell’impresa (es. presso la propria abitazione).
Le norme
All’interno del nuovo Jobs Act dei lavoratori autonomi si ravvisa lo smart working disciplinato dalla L. n. 81 del 22 maggio 2017.
La questione
Per effetto della recentissima legge, il datore di lavoro può consentire al lavoratore di rendere la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile senza per tanto sentirsi discriminato rispetto ai colleghi. In altri termini il trattamento normativo e quello economico riservati allo smart worker, non devono essere differenti rispetto a quelli degli altri lavoratori in ragione della scelta di flessibilità che lo stesso ha effettuato in accordo con il datore di lavoro.
Procedimento
Le modalità di svolgimento di lavoro agile devono essere concordate tra le parti mediante contratto, da stipularsi per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. In esso va disciplinata l’esecuzione della prestazione lavorativa in maniera smart, occupandosi anche delle forme di esercizio del potere direttivo e degli strumenti che il lavoratore utilizzerà. L’accordo deve individuare i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative che assicurino la disconnessione dello smart worker.
Il lavoro agile può essere sia a termine che a tempo indeterminato, precisando che il recesso, in questo secondo caso, è possibile con un preavviso che non deve essere inferiore a 30 giorni (o a 90 giorni se si tratta di lavoratori disabili).







