Patrocinio a spese dello stato (liquidazione compenso)
Preambolo
Anche il Tribunale di Bari opta per l’ammissibilità dell’istanza presentata dopo la conclusione del giudizio.
Le norme
D.P.R. 115/202 art. 83, co. 3 bis.; art. 702 bis c.p.c.
La questione
Nel caso di specie un legale propone ricorso avverso un’ordinanza del Giudice di Pace di Bari, con la quale veniva dichiarata inammissibile, in quanto tardiva in applicazione del suddetto D.P.R., l’istanza di liquidazione presentata dallo stesso avvocato dopo la conclusione del giudizio.
Il Provvedimento
Il Tribunale di Bari, sez. seconda civile, con ordinanza del 12 10.2017, accoglie il ricorso, riformando la predetta decisione ed affermando che l’art. 83, co. 3 bis D.P.R. 115/2202 non stabilisce alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore che presenti istanza dopo la chiusura del procedimento né prevede l’inammissibilità dell’istanza proposta dopo la sentenza.
L’inammissibilità comporterebbe la necessità per il difensore di instaurare un successivo ed autonomo giudizio ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dello Stato debitore.
La Conclusione
Il Tribunale conclude ribadendo che gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dal momento della presentazione dell’istanza.







