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Agibilità degli immobili

Ing. Lorenzo Liuzzi
agibilità immobili

Agibilità degli immobili

Non tutti sanno che, a seguito delle recenti modifiche normative, il procedimento per l’agibilità di un immobile o di parte di esso non è più affidato al rilascio da parte dell’ente comunale del certificato di agibilità, ma avviene mediante la “Segnalazione Certificata di Agibilità” che comporta l’Asseverazione da parte del Direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, il quale assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, oggetto di agibilità, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché assevera la conformità dell’opera al progetto presentato.

In particolare, il professionista abilitato attesta la sussistenza delle condizioni di:

  • sicurezza statica e sismica, mediante la presentazione del collaudo statico oppure mediante la dichiarazione di regolare esecuzione (a seconda della tipologia di intervento);
  • sicurezza degli impianti, mediante le dichiarazioni di conformità e/o mediante collaudi impiantistici (a seconda della tipologia di intervento);
  • prestazione energetica, mediante l’attestazione di qualificazione energetica (solo nei casi previsti);
  • abbattimento barriere architettoniche, mediante attestazione (a seconda dei casi);
  • regolarità catastale, mediante la presentazione della documentazione catastale (accatastamento o variazione);
  • toponomastica, mediante l’assegnazione e/o la variazione del numero civico;
  • prevenzione incendi, mediante dichiarazione di insussistenza o certificazione antincendio (a seconda dei casi).

ATTENZIONE
Sono assoggettati al procedimento di Agibilità non solo gli interventi di nuova costruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni totali o parziali, ma anche tutti gli interventi sull’immobile che influiscono sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La mancata presentazione della “Segnalazione Certificata di Agibilità” entro i termini di legge (15 giorni dall’ultimazione dei lavori) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 464,00 a carico del titolare dell’intervento.


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