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Danno alla salute da somministrazione di vaccini: tutele per il paziente (Parte 2 di 3) -Indennizzo: procedimento amministrativo-

Avv. Vittorio De Rosas - Avv. Liana Barracane - Dott.ssa Elena Sofia Macchia
risarcimento danni da vaccino

Danno alla salute da somministrazione di vaccini: tutele per il paziente (Parte 2 di 3) -Indennizzo: procedimento amministrativo-

Preambolo

La tutela economica del paziente nei rapporti con l’Amministrazione sanitaria è stata oggetto di rinnovato interesse, ciò in ragione del recente dibattito intorno al “decreto vaccini” (d.l. n. 73 del 7 giugno 2017), convertito con modifiche il 28 luglio 2017 e avente ad oggetto l’obbligatorietà di dieci vaccinazioni.

Le norme di riferimento

Legge n. 210 del 25 febbraio 1992; legge n. 238 del 1997; legge n. 229 del 29 ottobre 2005.

Giurisprudenza di riferimento

Cass. Civ. sent. n. 26972 dell’11 novembre 2008; Corte Cost. sent. n. 293 del 9 novembre 2011; Corte Cost. sent. n. 107 del 26 aprile 2012; Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sent. del 21 giugno 2017 in n. C-621/15; Cass. Civ. sent. n. 18358 del 25 luglio 2017.

La questione

La coercizione statale su questo specifico trattamento è uno strumento introdotto da oltre 50 anni e sulla cui costituzionalità si è espressa positivamente la Corte Costituzionale nelle sentenze n. 307/1990 e n. 258/1994, affermandosi la preminenza del diritto alla salute pubblica sull’autodeterminazione individuale, a condizione che il trattamento sanitario obbligatorio non danneggi l’integrità fisica del paziente che vi si sia sottoposto e, nel caso di danni eccezionali, siano disposte adeguate tutele remuneratorie.
Tuttavia, i rischi patologici connessi a tali prestazioni sanitarie hanno imposto, a carico dell’autorità competente, in concomitanza col progresso scientifico, una profilassi più severa nell’acquisto, somministrazione dei prodotti e trattamento clinico del paziente.

Nella prima parte sono state illustrate le condizioni, soggettive e oggettive, per l’accesso alla tutela indennitaria garantita a coloro che abbiano subito danni da vaccinazioni.

Quanto alle procedure da osservare per la corretta formulazione delle relative istanze, si evidenzia che l’indennizzo può essere richiesto entro tre anni dalla conoscenza del danno subito, da parte del soggetto interessato.
Per coloro che invece abbiano riscontrato lesioni prima dell’entrata in vigore della medesima legge, era stato previsto un termine di tre anni decorrente dall’entrata in vigore della stessa.
A seguito di formale riconoscimento del diritto, l’indennizzo è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Inoltre, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’effettivo ottenimento dell’indennizzo, previa apposita istanza all’autorità sanitaria competente, è corrisposto un assegno “una tantum” calcolato sul 30% dell’importo annuo spettante ai sensi di detta legge, con esclusione di interessi e rivalutazioni e moltiplicato per le annualità eventualmente riconosciute.

L’interessato deve dunque inoltrare domanda indirizzata al Ministero della Salute, tramite l’ASL territorialmente competente (la stessa autorità predispone appositi moduli precompilati a tal fine), corredata della documentazione comprovante la propria situazione clinica, in particolare:
– la data della vaccinazione;
– i dati relativi al vaccino;
– le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione.
Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la ASL provvede all’istruttoria della pratica e forma una Commissione Medica Ospedaliera per giudicare sull’effettiva origine del nocumento lamentato. Il giudizio diagnostico è espresso in apposito verbale, contenente, in caso di esito positivo, anche la classificazione della patologia in una delle otto categorie previste dal D.P.R. n. 834/1981.
Contro il giudizio della Commissione non è consentito adire direttamente le vie giudiziarie, ma è possibile proporre ricorso amministrativo al Ministero della Salute, entro trenta giorni dall’effettiva e piena conoscenza o formale notifica del responso. Il Ministero si pronuncia sul ricorso entro tre mesi e notifica tale deliberazione all’interessato entro ulteriori trenta giorni.
Entro un anno, decorrente dalla comunicazione del giudizio ministeriale o, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione per comunicare la deliberazione, è consentito ricorso giurisdizionale al Giudice del Lavoro.
A seguito di riconoscimento del beneficio, questo viene corrisposto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata domanda.

(Parte 1 di 3)

(Parte 3 di 3)

 

 

 


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