Adozione in casi particolari
Preambolo
La stepchild adoption, cioè l’adozione del figlio affine,è l‘istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner del proprio genitore anche se dello stesso sesso.
Le norme
In Italia l’adozione in casi particolari è disciplinata sin dal 1983 con la Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” e permette l’adozione del figlio del coniuge, purché vi sia il consenso del genitore biologico e a condizione che l’adozione corrisponda all’interesse del figlio stesso. Sino al 2007 era ammessa solo per le coppie sposate, successivamente questa facoltà veniva estesa anche ai conviventi eterosessuali. Soltanto nel 2014, per via giurisprudenziale, la stepchild adoption veniva riconosciuta anche alle coppie omosessuali. Con la Legge del 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. legge Cirinná) venivano introdotte le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
La questione
In caso di famiglie omogenitoriali ove il figlio nasca all’interno della coppia non legata da vincolo matrimoniale o omosessuale grazie alla maternità surrogata o l’inseminazione eterologa, i due adulti che vogliano formare una nuova famiglia possono utilizzare l’istituto della stepchild adoption. L’istituto è finalizzato da un lato a consolidare i legami familiari e dall’altro a tutelare l’interesse del minore a veder garantita l’instaurazione di un rapporto giuridico analogo a quello genitoriale con un soggetto al quale non è legato biologicamente, ma determinato ad assumere nei suoi riguardi un ruolo genitoriale.
L’adottante, infatti, assumerà nei confronti dell’adottato i tipici doveri del genitore, e in particolare il dovere di provvedere alla assistenza morale e materiale dell’adottato, al pari del genitore biologico. Il minore per effetto dell’adozione diviene erede dell’adottante, verso il quale può anche vantare il diritto agli alimenti, qualora si ritrovi nel corso della sua vita a essere in stato di bisogno. Dunque al rapporto affettivo fattuale corrisponderà anche un rapporto giuridico, consistente in diritti ma, soprattutto, doveri. Di particolare rilievo per la questione in oggetto è quanto statuito dalla Corte di Appello di Milano che, con sentenza del 9 febbraio 2017, ha ritenuto di procedere – nonostante l’impossibilità di fatto e di diritto dell’affidamento preadottivo – ad una adozione incrociata in favore di due donne, iscritte nel registro delle unioni civili, che da anni intendevano adottare le figlia biologica dell’altra, entrambe concepite a mezzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita mediante il seme del medesimo donatore.
La suddetta decisione suggella i principi cardine del superiore interesse del minore che nel caso di specie è quello di poter consentire alle bambine di essere sorelle e di avere una famiglia legale.
Procedimento
Il procedimento di adozione non è automatico e si propone dinanzi al Tribunale per i Minorenni che effettua un’indagine sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare dell’adottante.
Nessuna legge può esprimere il divieto per un genitore di richiedere l’adozione del figlio del partner.







