La sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro
Sicurezza sul lavoro – impiego delle sigarette elettroniche nei luoghi di lavoro ‐ Applicabilità delle norme in materia di fumo di cui alla Legge 11 novembre 1975, n.584 e della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 – tutela dei lavoratori non fumatori.
La diffusione sul mercato delle sigarette elettroniche, create per offrire una alternativa al consumo delle comuni sigarette contenenti tabacco, ha posto la questione se ai predetti dispositivi, non contenenti tabacco, possano applicarsi le norme in materia di divieto di fumo e di tutela dei soggetti non fumatori nei luoghi di lavoro e in quelli definiti a norma dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n.3.
La Legge 3/2003 (nota come Legge Sirchia), come chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro del 17.12.2004, persegue il fine primario della tutela della salute dei soggetti non fumatori e estende il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico inclusi gli ospedali, le scuole, gli uffici della pubblica amministrazione, gli autoveicoli di proprietà dello Stato, gli enti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi, biblioteche, musei, pinacoteche, etc.
La questione è stata promossa per la prima volta dall’Associazione Bancaria Italiana ed è giunta al tavolo della Commissione per gli Interpelli, istituita ai sensi del D.lgs 09/04/2008, n.81 per valutare se il divieto di fumo prescritto dalle predette norme possa essere esteso, ai fini della sicurezza sul lavoro, anche alle sigarette elettroniche.
La Commissione, aderendo al parere dell’Istituto Superiore di Sanità n. 34955/CSC del 26/09/2012, con interpello n. 15/2013, proprio perché le sigarette elettroniche non contengono tabacco ha deliberato che alle stesse non può applicarsi la Direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco e di conseguenza non è applicabile il divieto previsto dall’art. 51 della L. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.
Tuttavia, prosegue la Commissione, poiché sussiste un vuoto normativo che disciplini l’impiego delle sigarette elettroniche anche nei luoghi di lavoro e che non si registrano ancora evidenze scientifiche univoche sull’impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato, il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione potrà vietare, adottando il principio di precauzione, l’uso delle sigarette elettroniche in azienda; in caso contrario potrà consentirne l’uso esclusivamente previa accurata valutazione dei rischi in ragione delle sostanze emesse in base alla tipologia di miscela di sostanze adoperata.
La valutazione dovrà quindi tenere conto non solo dell’impatto ipotetico sulla salute della nicotina negli ambienti chiusi ma anche di altre sostanze emesse ad ogni “svapata” tra cui cromo, nichel, stagno, alluminio, benché di dimensioni nanometriche.
Pertanto, in un momento storico in cui le opinioni scientifiche in materia non sono concordi e in attesa di un intervento legislativo che ne disciplini l’impiego, sarà opportuno che ciascun datore di lavoro adotti, in virtù della posizione di garanzia di cui è titolare, un atteggiamento prudente e diligente anche in virtù della responsabilità derivante dall’art. 2087 c.c. in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.







